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08.01.2024 - lavoro

INPS – PARITA’ DI GENERE – CERTIFICAZIONE – ESONERO CONTRIBUTIVO – INDICAZIONI APPLICATIVE PER LE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE NEL 2023 – MESSAGGIO 21 DICEMBRE 2023, N. 4614

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

In sostanza, alle imprese che conseguano la citata certificazione viene riconosciuto dall’INPS un esonero contributivo nella misura pari all’1% dell’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con massimale dell’agevolazione fissato, comunque, a 50.000 euro annui per ogni impresa beneficiaria dell’agevolazione stessa.

Indicazioni da parte dell’Istituto

L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione dell’esonero nella circolare n. 137/2022, richiamata nel messaggio in commento e, per completezza, allegata anche alla presente nota.

Con il messaggio da ultimo citato, infatti, l’INPS ha confermato le indicazioni già diramate a vantaggio dei datori che avessero conseguito la certificazione di cui trattasi nel corso del 2023.

Condizioni per la legittima fruizione dell’esonero contributivo

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • conseguimento della certificazione della parità di genere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. In via incidentale, ricordiamo che la certificazione di cui trattasi viene rilasciata da Organismi di valutazione specificatamente accreditati, dopo verifica del possesso, da parte dell’impresa, dei parametri indicati dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022;
  • (per le sole imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti) avvenuta presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

Modalità di presentazione delle nuove domande

Con il messaggio oggetto della presente nota, l’INPS ha chiarito che le nuove domande possono essere presentate entro il 30 aprile 2024 attraverso il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN_2023”, reperibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione ”Portale delle Agevolazioni”.

Il messaggio, nell’elencare le informazioni da inserire nel predetto modulo, sottolinea più volte come sia necessario che il rilascio della predetta certificazione sia avvenuto entro il 31 dicembre scorso e precisa che le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino al 30 aprile 2024. Nei giorni successivi alla data da ultimo citata, terminate le verifiche, l’Istituto comunicherà l’ammontare dell’esonero spettante a ciascuna singola impresa richiedente.

In effetti, laddove il limite di spesa, pari a 50 milioni di euro annui, si rivelasse insufficiente, la misura dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotta per tutte le imprese beneficiarie dell’esonero di cui trattasi.

Da ultimo, il messaggio conferma che i datori di lavori che, avendo conseguito la certificazione di parità nel 2022, hanno già presentato la domanda di esonero entro il mese di aprile 2023, non devono ripresentare l’istanza per l’anno 2023: infatti, a seguito dell’accoglimento della richiesta, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i tre anni di validità della predetta certificazione.

Allegati:

INPS Esonero Parità 1

INPS Esonero Parità 2


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