INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2024 – CIRCOLARE 29 GENNAIO 2024, n. 25
Con circolare 29 gennaio 2024, n. 25, l’INPS ha comunicato, per quanto di interesse, le misure massime dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2024.
Al riguardo, l’INPS ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2022 del 05/02/2022), sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In applicazione del principio appena richiamato, l’INPS ha provveduto ad indicare la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS).
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 %
Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
Importo lordo | Importo netto |
1.392,89 € | 1.311,56 € |
Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
Importo mensile lordo maggiorato del 20% | Importo mensile netto maggiorato del 20% |
1.671,48 € | 1.573,86 € |
Allegato: INPS – Massimali CIG
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