Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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15.01.2024 - lavoro

INL – DISTACCO TRANSNAZIONALE – SEMPLIFICAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI PRESTATORI DI SERVIZIO – NOTA 20 DICEMBRE 2023, N. 2401

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 20 dicembre 2023, n. 2401, ha fornito indicazioni in merito al recepimento nel sistema nazionale italiano di alcune pratiche mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio italiano da altri Paesi UE.

L’Ispettorato, in particolare, ricorda che ai sensi della normativa di cui all’art. 10, comma 3, lettere a) e b), “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:

  1. a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
  2. b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi”.

A tale riguardo, l’INL dispone che, quanto al primo aspetto, in ragione delle citate esigenze di semplificazione, si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

Quanto al secondo aspetto, invece, l’Ispettorato chiarisce che il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come del resto previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

Allegato: INLnota2401-2023-distacco-transnazionale

 


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