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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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13.05.2024 - lavoro

INL – DIMISSIONI DI LAVORATORI CON FIGLI MINORI DI TRE ANNI – OBBLIGO DI NECESSARIA CONVALIDA – REVOCA – POSSIBILITA’ – CONDIZIONI – NOTA 8 MAGGIO 2024, N. 862

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha voluto precisare, stante alcune richieste di chiarimento sul punto, le modalità e le tempistiche per l’esercizio della revoca, da parte della lavoratrice-madre o del lavoratore-padre, delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001.

In via preliminare, ricordiamo come l’efficacia delle dimissioni di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni sia subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore.

Ad avviso dell’Ispettorato, le richieste di chiarimento, in realtà, risultano fondate in quanto il già citato D. Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto.

In esito agli approfondimenti normativi svolti dall’Ispettorato con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, la nota rileva come non esistano elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca purché questa intervenga:

  • in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida; oppure
  • in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.

Di conseguenza, laddove le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate, in quanto la verifica svolta dagli uffici abbia confermato la genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice o dal lavoratore, e abbiano già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

Allegato: Dimissioni genitori


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