INAIL – RIVALUTAZIONE DLE MINIMALE E DEL MASSIMALE DI RENDITA CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2024 – LIMITI DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI – CIRCOLARE 3 SETTEMBRE 2024, N. 23
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 20.258,70 e di euro 37.623,30.
Di conseguenza, l’Istituto ha provveduto ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, secondo quanto di seguito riportato nella presente nota, alla luce dei profili di interesse delle imprese edili.
Lavoratori dell’area dirigenziale
Dal 1° luglio 2024 | ||
Retribuzione convenzionale
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giornaliera
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euro 125,41 |
mensile
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euro 3.135,28
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Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part time
Dal 1° luglio 2024 | |
Retribuzione convenzionale oraria
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euro 15,68 |
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Per quanto di possibile interesse delle imprese edili, si tratta, in particolare, di:
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento.
Dal 1° luglio 2024 | ||
Retribuzione convenzionale
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giornaliera
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euro 67,53 |
mensile
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euro 1.668,23
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Per completezza, rimandiamo alla lettura della circolare per l’individuazione delle altre tipologie di lavoratori rientranti nella categoria di cui trattasi in questo paragrafo, non riportati nella presente nota in quanto scarsamente ricorrenti nell’impresa edile.
Lavoratori parasubordinati
Dal 1° luglio 2024 | |
Minimo e massimo mensile |
euro 1.688,23
euro 3.135,28
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Familiari partecipanti all’impresa familiare
Dal 1° luglio 2024 | ||
Retribuzione convenzionale
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giornaliera
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euro 67,80 |
mensile
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euro 1.695,10
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Allegato: Stelle al Merito 2025
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