INAIL – OMISSIONI O EVASIONI PREMIALI – MISURA DELLE SANZIONI – REVISIONE DAL 1° SETTEMBRE 2024 – CIRCOLARE 10 OTTOBRE 2024, N. 31
Con circolare 10 ottobre 2024, n. 31, l’INAIL ha preso atto delle modifiche apportate dall’art. 30, commi da 1 a 4, del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, alla disciplina delle sanzioni civili previste in caso di omissioni ed evasioni contributive e ha fornito indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio in vigore dallo scorso 1° settembre 2024.
In sostanza, l’Istituto prevede, in caso di omissioni contributive rappresentate dal mancato o dal ritardato pagamento dei premi assicurativi, il cui ammontare sia, però, rilevabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie, l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato, in unica soluzione e prima di ogni contestazione da parte dell’Ente, entro centoventi giorni dal termine scaduto.
Nella diversa ipotesi della regolarizzazione spontanea di un’evasione di premi con denuncia della situazione debitoria effettuata prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei premi, il nuovo regime contempla l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento dei premi è effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia.
Quanto da ultimo descritto si aggiunge al regime sanzionatorio previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, cui si applica la sanzione civile della maggiorazione di 5,5 punti percentuali: in tal caso, l’importo complessivo non può, comunque, essere superiore al 40 per cento del valore dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Inoltre, per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dai funzionari dell’Istituto al termine di una verifica ispettiva, la sanzione prevista, rispettivamente, per omissione o per evasione, viene ridotta del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.
Infine, l’Istituto chiarisce che, se il mancato versamento dei premi è dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, son dovuti solo gli interessi legali se il predetto versamento avviene nel rispetto del termine fissato dall’Istituto.
ALLEGATO: INAIL_10_10_20_n_31
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