IL CONFERIMENTO IN TRUST DELLA PRIMA CASA NON CONSENTE DI BENEFICIARE NUOVAMENTE DELL’AGEVOLAZIONE
Il contribuente che conferisce in trust l’abitazione acquistata godendo del beneficio c.d. prima casa non può accedere nuovamente all’agevolazione per l’acquisto di un nuovo immobile.
È il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24387 dell’11 settembre 2024.
Principio che trova fondamento giuridico nella circostanza per cui, in tali ipotesi, non sarebbe integrata una delle condizioni necessarie per l’accesso al beneficio: il contribuente non deve già possedere un altro immobile acquistato avvalendosi dell’agevolazione (cfr. lett. c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
E, difatti, motivano i Giudici, l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni sono atti fiscalmente neutri, che non comportano un passaggio effettivo e stabile di ricchezza in capo al trustee, il quale acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale.
In sostanza, il trasferimento dell’immobile al trustee non determina effetti traslativi poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo trasferimento ai beneficiari del trust.
Il contribuente, quindi, pur avendo conferito in trust la sua “vecchia” prima casa, ne resta “sostanzialmente” titolare.
Di conseguenza, il conferimento dell’immobile in trust non determina, in capo al disponente, quella situazione di impossidenza, richiesta dalla norma sull’agevolazione prima casa, per potere accedere nuovamente al beneficio.
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