Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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03.06.2024 - lavoro

GARANTE PRIVACY – VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE – PROVVEDIMENTO 11 APRILE 2024

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 523 del 21 maggio 2024, ha ribadito che l’installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy.

In particolare, l’Autorità è intervenuta con provvedimento 11 aprile 2024, a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori, nonché l’impiego di tale sistema per l’effettuazione di specifiche contestazioni disciplinari in ordine al mancato rispetto dell’orario di servizio e alla violazione dei propri doveri d’ufficio.

Ad esito della propria istruttoria, il Garante ha ribadito che quando le telecamere di videosorveglianza sono idonee a riprendere anche il personale che transita o sosta nei luoghi di lavoro, il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato, dal titolare in qualità di datore di lavoro, se è necessario, in generale per la gestione del rapporto di lavoro e nell’ambito del quadro giuridico applicabile definito da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi.

Pertanto, il datore di lavoro deve rispettare le norme nazionali, incluso l’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che stabilisce, che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, […] della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.

Il comma terzo del medesimo articolo precisa poi che “le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal [Codice]”.

Inoltre, La normativa europea prevede che i dati personali devono essere trattati “in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime” (principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “limitazione della finalità”), ammettendo la possibilità di successivi trattamenti ma solo “in modo che non sia incompatibile con [le] finalità” iniziali del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento).

In tale quadro, il titolare può utilizzare per ulteriori trattamenti i soli dati personali lecitamente raccolti in presenza di un’idonea base giuridica, avendo previamente “soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario” (cfr. cons. n. 50 del Regolamento), e dunque nei limiti in cui l’originaria raccolta sia stata lecitamente effettuata, avuto riguardo alla finalità principale e nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza”, in attuazione del quale il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (cfr. art. 12, par. 1, del Regolamento).

 

L’Autorità, nel caso concreto, ha, pertanto, sanzionato il datore di lavoro ingiungendo, inoltre, allo stesso di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione.

 

Allegato: GarantePrivacy-10013356-1.4


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