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28.10.2024 - tributi

FUORI CAMPO IVA I CONTRIBUTI PNRR

I contributi pubblici per servizi innovativi finanziati nel PNRR sono da considerarsi fuori campo IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.

È il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 193 del 4 ottobre 2024, fornita a fronte dell’istanza presentata da una società che, in qualità di soggetto attuatore, ha ricevuto fondi dal Ministero per l’acquisto di materiale destinato a progetti di pubblica utilità.

In particolare, l’istante chiede chiarimenti in relazione (i) alla soggezione o meno ad IVA di tali somme e (ii) al diritto di detrarre il tributo sulle fatture dei fornitori.

In relazione al primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate parte dalla premessa per cui l’erogazione di un contributo assume rilevanza ai fini Iva solo se si colloca nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive: cioè, all’erogazione della somma di denaro deve corrispondere un obbligo di dare, fare, non fare o permettere.

Ne deriva che i contributi a fondo perduto – erogati senza connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni – non sono soggetti all’imposta.

Ed è questo il caso dei finanziamenti erogati, nella fattispecie in esame, dall’ente pubblico alla società istante, la quale funge da mero tramite tra il Ministero e i fornitori. Difatti, le somme ricevute possono essere utilizzate ‘esclusivamente per la copertura di costi per le forniture e, dunque, non rappresentano il corrispettivo di alcuna controprestazione.

Il D.M. che regola l’erogazione non impone ad Alfa alcun obbligo di prestazione nei confronti del Ministero, né prevede clausole risolutive o responsabilità contrattuale, rendendo le somme una semplice movimentazione di denaro, al di fuori del campo di applicazione dell’IVA.


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