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18.11.2024 - tributi

FATTURA INSOLUTA EMESSA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT: SÌ ALLA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE OLTRE IL TERMINE ORDINARIO

In caso di applicazione del regime di split payment, il cedente o prestatore che non ha ricevuto il pagamento può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura.

È il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 210 del 25 ottobre 2024, presentato da una società che, avendo emesso una fattura in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72), chiedeva chiarimenti circa la possibilità emettere una nota di variazione in diminuzione per mancato incasso, nonostante fosse decorso più di un anno dalla fatturazione.

L’Agenzia richiama, anzitutto, la disciplina sulle rettifiche in diminuzione dell’imponibile di cui all’articolo 26, commi 2 e 3 del decreto Iva.

In dettaglio, il comma 2 ammette la variazione in diminuzione dell’Iva nel caso in cui l’operazione per cui è stata emessa fattura viene meno o se ne riduce l’ammontare imponibile.

Il comma 3, tuttavia, precisa che tale facoltà viene meno dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria rileva come tali disposizioni debbano essere coordinate con quelle relative al regime di scissione dei pagamenti, per effetto del quale l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture viene versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore.

E ricorda che in tali ipotesi l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, a meno che si opti per l’esigibilità anticipata dell’imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione.

Ne deriva, così, che in caso di mancato pagamento del corrispettivo, anche parziale, l’imposta non diviene esigibile e dovrà procedersi alle apposite rettifiche tramite variazioni in diminuzione.

Calando tali principi nel caso di specie, nell’operazione descritta dall’istante l’Iva non è esigibile nonostante l’avvenuta fatturazione per mancato incasso del corrispettivo. È possibile, quindi, effettuare le rettifiche nei registri Iva mediante l’emissione della nota di variazione in diminuzione anche se è trascorso il limite annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72.


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