ESENZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI: IN UNA CIRCOLARE DEL MEF I CHIARIMENTI SULLE CONDIZIONI DI AGEVOLAZIONE
Con la circolare n. 2/DF, pubblicata il 16 luglio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali in caso di immobili concessi in comodato o temporaneamente inutilizzati.
Si ricorda, anzitutto, che, ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), della L. n. 160/2019, è esente dall’IMU l’immobile posseduto dall’ente non commerciale e destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali delle attività istituzionali elencate all’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/92 (i.e. attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85).
Sul punto, è poi intervenuto l’articolo 1, comma 71della Legge di bilancio 2024 che, come norma di interpretazione autentica, ha specificato come vadano intesi i requisiti di accesso all’esenzione, chiarendo che:
- a) gli immobili si intendono posseduti anche se concessi in comodato a un altro ente non commerciale che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a patto che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali che consentono di beneficiare dell’esenzione;
- b) gli immobili si intendono utilizzati anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento di tali attività.
La circolare del Mef chiarisce come debbano essere intese, a livello più concreto, tali condizioni.
- a) Sul rapporto di natura “funzionale” o “strutturale” tra soggetto comodante e comodatario
Il documento di prassi precisa che sussiste un collegamento funzionale quando le attività svolte dal comodatario nell’immobile:
– rientrano tra quelle agevolate (ossia tra le attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92);
– sono esercitate con modalità non commerciali;
– sono accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ossia strumentali rispetto alle finalità istituzionali di quest’ultimo.
Il collegamento strutturale, invece, è esistente quando l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente, per lo svolgimento di un’attività istituzionale con modalità non commerciale.
- b) Sull’assenza di esercizio attuale delle attività agevolabili La circolare conferma il riconoscimento dell’esenzione Imu anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali, a patto che ciò non determini la cessazione definitiva della “strumentalità” dell’immobile rispetto a tali attività.
Viene precisato, difatti, che il mancato utilizzo degli immobili interessati non determina a priori la perdita del beneficio fiscale.
Ciò accade solo se vi è un mutamento della destinazione o se viene meno il rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli.
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