ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE E METODO A DEL NUOVO CODICE – ULTERIORE CONFERMA CHE LE OFFERTE PARI ALLA SOGLIA DI ANOMALIA DEVONO ESSERE ESCLUSE
(Tar Sicilia, Catania, Sezione III del 12 settembre 2024, n. 3010)
Si fa seguito a quanto già pubblicato in precedenza sul tema (https://www.ancebrescia.it/2024/esclusione-automatica-delle-offerte-e-metodo-a-del-nuovo-codice-anche-per-il-consiglio-di-stato-le-offerte-pari-alla-soglia-devono-essere-escluse/) per informare che la sentenza n. 3010 del 12 settembre 2024 del Tar Sicilia (in allegato) conferma che, in applicazione corretta del Metodo A dell’allegato II.2. al Codice 2023, l’offerta che presenti un ribasso percentuale “pari” alla soglia di anomalia deve essere automaticamente esclusa insieme alle offerte di ribassi superiori, come già previsto dalla disciplina previgente e che ciò risulta coerente con il principio di risultato dell’articolo 1 comma 2 del medesimo Codice di cui al D. Lgs. 36/2023.
Di seguito, l’estratto della sentenza in commento.
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Tale conclusione risulta del resto in linea con il disposto dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale, nel descrivere il principio del risultato, afferma espressamente che: “La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti“. Con il principio de quo il legislatore ha, quindi, sancito che la concorrenza non deve essere vista come un fine ma come il mezzo attraverso il quale viene tutelato l’interesse pubblico ad un affidamento efficace, tempestivo ed efficientemente eseguito; obiettivo, questo, che può essere raggiunto solo selezionando a monte gli operatori che dimostrino diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 12.12.2023, n. 3738).
L’estromissione dalla gara di un operatore la cui offerta sia “pari” – e non soltanto superiore – alla soglia di anomalia calcolata nell’ambito delle procedure in cui trova applicazione il suesposto Metodo A dell’allegato II.2. del d.lgs. 36 del 2023 è, invero, coerente con l’obiettivo dell’Amministrazione ministrazione di tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, viene raggiunto, ad avviso del Collegio, anche mediante un’applicazione della disciplina de qua che conduca ad escludere dalla competizione chi abbia offerto un prezzo che – proprio perché pari alla soglia di anomalia nell’ambito – può essere indice del mancato rispetto di quei presìdi di qualità ed efficienza della commessa che l’operatore è chiamata a svolgere, finendo per tradire la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere.
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Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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