EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATTO A PARTIRE DALLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA – REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2 dicembre 2024, n. 9611)
La sentenza in esame ha affermato che la disciplina della revisione straordinaria dei prezzi, di cui all’ art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, così come modificato dalla L. n. 234/2021, rispecchia i principi della revisione ordinaria di cui all’ art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, che esprimono la regola per cui nel primo anno contrattuale devono applicarsi le condizioni che risultano dall’offerta presentata in gara, senza dare luogo a revisioni.
La revisione dei prezzi in tanto è concepibile in quanto si riferisce alle annualità di contratto successive alla prima; per quest’ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l’equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi.
Pertanto, l’alterazione dell’equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima; a opinare diversamente dovrebbe invece assumersi un contratto già oneroso al momento della sua sottoscrizione; ma di fronte a questa evenienza – in ipotesi configurabile laddove la stipula seguisse di molto tempo la conclusione della procedura di affidamento – il privato sarebbe tutelato dai limiti di validità della propria offerta e dalla conseguente facoltà di rifiuto a sottoscrivere il contratto (cfr. inoltre Cons. Stato, II, 17 marzo 2021, n. 2298; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2023, n.10567).
ALLEGATO: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2 dicembre 2024, n. 9611
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941