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28.10.2024 - tributi

DL ECONOMICO-FISCALE – LE NOVITÀ DI INTERESSE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024 il decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024 che introduce diverse disposizioni in materia economica e fiscale e che, accanto al DdL di Bilancio 2025 fa parte della complessiva Manovra 2025.

Tra queste, si segnalano le disposizioni concernenti l’accesso al cd “ravvedimento speciale” per i soggetti che, entro il prossimo 31 ottobre 2024, aderiscono al concordato preventivo biennale e le modifiche al credito d’imposta c.d. ZES Unica, entrambi disciplinati dal d.l. n. 113/2024.

Disposizioni in materia di “ravvedimento speciale” per chi aderisce al concordato preventivo biennale

L’art. 7 del d.l. n. 155/2024 interviene in tema di “ravvedimento speciale” introdotto dall’art. 2-quater del d.l. n. 113/2024 (cd. decreto omnibus), ampliando il novero dei soggetti cui è consentito l’accesso.

Si tratta dell’istituto che consente, esclusivamente ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024, di sanare i mancati versamenti relativi alle imposte sul reddito e all’IRAP nei periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, pagando un’imposta sostitutiva variabile in funzione del punteggio ISA conseguito nelle medesime annualità oggetto di sanatoria.

Con l’intervento del d.l. 155/2024 viene ora prevista la possibilità di usufruire di tale “ravvedimento speciale” anche ai soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro che, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 (i) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, o che (ii) hanno operato in condizioni di non normale svolgimento dell’attività.

In tali fattispecie, l’imposta sostitutiva da versare per perfezionare il ravvedimento andrà determinata come segue:

  • la base imponibile è pari alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato (o il valore della produzione netta ai fini IRAP) negli anni oggetto del ravvedimento medesimo e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota del 12,5%, mentre l’imposta sostitutiva dell’IRAP è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota del 3,9%.

Al pari di quanto previsto per i soggetti che applicano gli ISA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP sono diminuite del 30%.

Disposizioni in materia di credito d’imposta ZES Unica

L’art. 8 del d.l. n. 155/2024 interviene, invece, sulla disciplina del credito d’imposta ZES Unica, di cui all’art. 1 del d.l. n. 113/2024.

Anche tale disposizione si inserisce su quanto previsto dal recente d.l. 133/2024 (in particolare dall’art.1) che, nel rifinanziare il credito d’imposta ZES per il 2024 (con un’ulteriore autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati), ha introdotto l’obbligo, per le imprese che hanno già presentato la documentazione richiesta per ottenere il beneficio fiscale, di inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, , una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti agevolati.

Il d.l. 155/2024 in commento prevede ora la possibilità di indicare, mediante la citata comunicazione integrativa, anche investimenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dalla “prima” comunicazione presentata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale, sempre se realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.

In tali ipotesi andrà comunicato altresì l’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e allegata la relativa documentazione probatoria.

Resta fermo che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento da adottare entro il 12 dicembre 2024, determinerà l’entità del credito di imposta effettivamente utilizzabile.


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