DELEGA FISCALE – LE MISURE DELLA RIFORMA IRPEF
Per il solo 2024: rimodulazione degli scaglioni IRPEF da 4 a 3, con aliquote del 23%, 35%, e 43%, riduzione delle detrazioni per i soggetti con reddito superiore a 50.000 euro, incentivi alle nuove assunzioni ed eliminazione dell’ACE.
Sono queste le misure contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.216, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre scorso ed in vigore dalla medesima data, che dà attuazione al primo modulo della legge delega per la riforma fiscale, in tema di imposte sui redditi.
Di seguito, una sintesi delle misure fiscali d’interesse contenute nel Provvedimento.
Revisione della disciplina dell’IRPEF (art. 1)
Solo per il periodo d’imposta 2024, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e le aliquote ai fini della determinazione dell’IRPEF.
In particolare, in luogo delle disposizioni dell’art.11 del TUIR-DPR 917/1986, l’imposta lorda è determinata come segue:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro,
- 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
Sempre solo per il 2024, è altresì incrementata la detrazione dall’imposta lorda per redditi da lavoro dipendente e assimilati entro i 15.000 (art.13, co.1, lett.a TUIR-DPR 917/1986), che passa dagli attuali 1.880 euro a 1.955 euro.
In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente per i pensionati.
Nel calcolo degli acconti IREPF per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le nuove disposizioni.
In base alla Relazione tecnica del provvedimento, il costo per l’Erario della riforma temporanea dell’IRPEF è pari a circa 4,6 miliardi di euro.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (art. 2)
Per l’anno 2024, si prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (senza considerare il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze).
La riduzione va operata successivamente alla determinazione dell’ammontare della detrazione.
In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:
- a) gli oneri detraibili al 19% (ex TUIR o altre disposizioni), fatta eccezione per le spese sanitarie;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, co.4, quinto periodo, del DL 34/2020.
In base alla Relazione tecnica del Provvedimento, le maggiori entrate stimate dalla misura sono pari a 243,5 milioni di euro.
Pertanto, l’effetto combinato della revisione dell’IRPEF e della limitazione alle detrazioni comporta che, nel complesso, la manovra sull’IRPEF determinerà un costo per l’Erario pari a circa 4,351 miliardi di euro.
Maggiorazione del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni (art. 4)
In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali per le imprese, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ai fini della determinazione del reddito di impresa, è riconosciuta una maggiorazione del 20% del costo del lavoro dei nuovi assunti.
Beneficiari dell’agevolazione sono:
- i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta e, quindi, le società di capitali, le imprese individuali, le società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR,
- gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
Per gli Enti pubblici e privati diversi dalle società, il regime in questione si rende operante esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni ed è, invece, negata alle imprese in liquidazione ordinaria, nonché alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento), o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa).
Al fine di beneficiare dell’agevolazione, nell’esercizio 2024, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve risultare superiore rispetto a quello mediamente occupato nell’esercizio 2023, al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate, o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Il costo da assumere a base della maggior deduzione del 20% è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente rispetto a quello relativo all’esercizio 2023 (art.2425, co.1, lett.B, n.9, del Codice civile).
Per beneficiare dell’agevolazione si prevede comunque che il numero complessivo dei dipendenti (a tempo determinato e indeterminato), alla fine del periodo d’imposta 2024, debba essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d’imposta 2023.
Nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, che si ritiene necessitino di maggiore tutela, elencate nell’Allegato 1 al DLgs stesso.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, saranno stabilite le disposizioni attuative, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
In base alla Relazione tecnica del provvedimento, il costo per l’Erario dell’incentivo è pari, nel 2025, a circa 1,337 miliardi di euro (1,092 miliardi per i soggetti IRES e 245 milioni per i soggetti IRPEF).
Abrogazioni (art.5)
Si dispone l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), facendo salvi, comunque, i diritti quesiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.
In base alla Relazione tecnica del provvedimento, l’abrogazione dell’ACE comporterà maggiori entrate per l’Erario pari, nel 2025, a 4,820 miliardi di euro.
Pertanto, l’effetto combinato degli incentivi alle nuove assunzioni e dell’eliminazione dell’ACE, comporterà un maggior gettito per l’Erario apri a circa 5,157 miliardi di euro.
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