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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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26.08.2024 - tributi

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ADESIONE AL PRIMO ANNO ENTRO IL 31 OTTOBRE. L’APPROFONDIMENTO ANCE

Adesione al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024 e applicazione, a scelta, di una flat tax sulla differenza tra il reddito proposto e quello dichiarato nel periodo antecedente all’adesione, con aliquote differenziate, dal 10% al 15%, a seconda del punteggio ISA ottenuto dall’impresa nell’annualità precedente a quelle oggetto di concordato.

Sono queste le principali novità del D.Lgs. 5 agosto 2024, n.108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 2024, ed in vigore dal 6 agosto scorso, che modifica il D.Lgs. 13/ 2024, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, attuativo della legge delega fiscale 111/2023.

In particolare, le novità riguardano:

  • la proroga del termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, che viene spostato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • l’applicabilità, su opzione, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e relative addizionali, calcolata sulla differenza tra il reddito proposto per il 2024-2025 ed il reddito conseguito nel periodo d’imposta (2023 o 2024) antecedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, differenziata a seconda del punteggio ISA conseguito dall’impresa nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023, in caso di concordato riferito al 2024-2025), è pari al:

– 10%, per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8;

– 12%, per i soggetti con punteggio ISA compreso tra 6 ed un valore inferiore ad 8;

– 15%, per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 6;

  • nuove modalità di determinazione degli acconti ai fini IRPEF/IRES ed IRAP per i soggetti che accedono al concordato, con maggiorazioni in caso di utilizzo del metodo storico nel calcolo degli acconti (pari al 10% ai fini IRPEF/IRES ed al 3% ai fini IRAP), applicabili nell’ipotesi di differenza positiva tra il reddito concordato e quello dichiarato nel 2023;
  • alcune integrazioni alla casistica di cessazione del concordato preventivo.

Si richiama l’attenzione sull’opportunità di valutare l’adesione al nuovo istituto alla luce delle modifiche legislative intervenute, con particolare riferimento all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui maggiori redditi concordati, e anche tenuto conto dell’andamento preventivo del giro d’affari e delle commesse di durata pluriennale eventualmente acquisite per il 2024/2025.

Nell’approfondimento dell’ANCE, l’illustrazione della disciplina del concordato preventivo biennale, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024.

Si ricorda che le modalità di accesso al concordato biennale sono già state definite dall’Agenzia delle Entrate (cfr. il Provvedimento Prot. n. 68624/2024): occorre compilare uno specifico “Modello CPB”, corredato dalle relative Istruzioni, che è parte integrante della dichiarazione dei redditi 2023, il cui termine di presentazione è stato spostato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 dal medesimo D.Lgs. 108/2024.

Si evidenzia, infine, che il D.Lgs. 108/2024 prevede, altresì:

– per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, l’ampliamento, da 30 a 60 giorni, dei termini di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni (cfr. ad es. artt.36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973);

– lo spostamento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della quinta rata della cd. “rottamazione quater”, scaduto lo scorso 31 luglio 2024 (si tratta dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – cfr. l’art.1, co.232, della legge 197/2022 – legge di Bilancio 2023).

Al riguardo, il Mef con un comunicato stampa del 5 agosto 2024, ha precisato che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della “rottamazione quater” ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023.

Restano, invece, confermate le disposizioni in materia di accertamento (con una riorganizzazione dell’attività di verifica), già contenute nel testo originario del D.Lgs. 13/2024, sempre in attuazione della legge delega fiscale.

 

Allegato dossier ANCE concordato preventivo biennale

 


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