CNCE – CONGRUITA’ IN EDILIZIA – ULTERIORI FAQ – COMUNICAZIONE 17 APRILE 2024, N. 871
Con la Comunicazione n. 871 diramata in data 17 aprile 2024, allegata alla presente, la CNCE ha trasmesso ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, che saranno inserite anche nel “Documento FAQ unitario”, pubblicato sul sito istituzionale della CNCE nella sezione congruità.
ANCE, nel diffondere la notizia, ha voluto sottolineare il contenuto di ognuna delle predette FAQ.
Nella prima, CNCE ha chiarito che, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, ai fini della verifica di congruità della manodopera, nell’importo dei lavori edili va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi.
Con riferimento, invece, ai lavori per la realizzazione (produzione e posa in opera) di cancelli, ringhiere e grondaie, CNCE ha sottolineato come l’attività di produzione o fornitura e posa in opera – o la sola posa in opera – di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applichino un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.
Con la risposta al quesito che chiede se sia previsto un numero massimo di volte in cui sia possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, CNCE ha ricordato che per ogni denuncia mensile è consentita una sola riapertura per la modifica dei dati delle presenze.
Da ultima, in risposta al quesito su come debbano essere considerati, ai fini del calcolo della congruità, i lavori accessori eseguiti nell’ambito di appalti non aventi natura edile, la CNCE ha chiarito che “… qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto ‘le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici’ citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.”
Allegato: CNCE FAQ
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