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22.07.2024 - lavoro

CIGO – EMERGENZA CLIMATICA – ESCLUSIONE DALLA DURATA MASSIMA DELL’AMMORTIZZATORE SOCIALE – PROPOSTA ANCE – ACCOGLIMENTO – LEGGE 12 LUGLIO 2024, N. 101

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024.

Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’ANCE di equiparare il settore edile agli altri comparti per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023.

In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, della legge qui in commento prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in attesa della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, il limite di utilizzo della CIGO pari a 52 settimane nel biennio non trova applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese dei settori edile e lapideo.

Pertanto, anche per le imprese del nostro settore, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. situazioni meteo), non sono utili ai fini del raggiungimento del suddetto limite di durata massima della CIGO stessa.

Resta, altresì, confermato come non si applichi a carico dell’impresa che ricorra all’integrazione salariale per le sopracitate situazioni meteo il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 148/2015.

Ricordiamo, infatti, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” secondo quanto già espressamente disposto dall’art. 13, comma 3, secondo periodo, D. Lgs. n. 148/2015.

Vale, sul punto, la riserva circa l’illustrazione e il commento, da parte di ANCE Brescia, delle istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’INPS.

ALLEGATO: LEGGE_12_luglio_2024_101


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