CHIARIMENTI SUL VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI DELLA DETRAZIONE DA SUPERBONUS AL 90%
Con la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha altresì fornito indicazioni ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2023.
Come noto, l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater), ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, spetta una detrazione pari al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
L’agevolazione spetta a talune condizioni:
– che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
– che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
– che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.
In relazione alla “certificazione” di tale ultimo requisito, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa e che il reddito di riferimento, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.
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