CESSIONE E SCONTO IN FATTURA PER I LAVORI AUTORIZZATI ENTRO IL 17 FEBBRAIO 2023
A seguito delle diverse segnalazioni provenienti dalla base associativa, si ribadiscono le indicazioni fornite nel Webinar ANCE dello scorso 10 giugno “Superbonus e bonus edilizi dopo il Taglia crediti”, in merito alla possibilità di continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per i lavori autorizzati con CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023, a seguito di quanto previsto dal cd decreto Taglia Crediti (DL 39/2024 – legge 67/2024).
In particolare, l’art.1, comma 5, di quest’ultimo decreto è intervenuto, con effetto retroattivo, sul sistema delle deroghe al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura relativi ai bonus in edilizia (sia al Superbonus che ai bonus ordinari), che erano state stabilite, con effetto dal 17 febbraio 2023, dal DL 11/2023-legge 38/2023.
Nello specifico, in base a tale disposizione, viene previsto che, ancorché in presenza di tutte le condizioni all’epoca fissate dal citato DL 11/2023 (per il Superbonus, CILAS e delibera condominiale ante 17 febbraio 2023 o, per i bonus ordinari, lavori già iniziati o accordo vincolante e acconto entro tale data), le suddette deroghe non operano in caso di interventi per i quali, al 30 marzo 2024, «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.».
Nella sostanza, per i soggetti che potevano ancora usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, viene imposta un’ulteriore condizione, legata al sostenimento di qualche «spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» entro il 30 marzo 2024.
L’interpretazione letterale di tale disposizione rende possibile la continuazione della cessione del credito e dello sconto in fattura solo nei casi in cui, oltre ai requisiti del DL 11/2023, al 30 marzo 2024, siano verificate tutte le seguenti ulteriori condizioni:
- risultino sostenute spese di qualsiasi importo, ossia, in base ai criteri generali previsti per tutti i bonus, risultino effettuati pagamenti con bonifico “parlante”,
- le spese medesime siano attestate da fattura. In tal senso, la fattura si intende emessa al 30 marzo 2024, se inviata allo SDI entro i 12 giorni successivi, ossia nel rispetto del termine ordinariamente previsto dall’art.21, co.4, del DPR 633/1972 per la trasmissione delle fatture elettroniche al sistema di interscambio (cfr., in tal senso, Risposta AdE 103/2024),
- le suddette spese siano riferite a “lavori già effettuati”, ossia a lavorazioni edili relative all’intervento agevolato.
Pertanto, il dato letterale della norma prevede che si possa continuare ad esercitare le opzioni qualora, al 30 marzo 2024, sia stata già iniziata l’esecuzione materiale dell’intervento agevolato e, relativamente a questo, siano state pagate spese con “bonifico parlante” di qualsiasi importo e, per queste, sia stata emessa fattura.
E’ il caso, ad esempio, di un condominio che, avendo pagato con bonifico una spesa di qualsiasi importo relativa alla parziale esecuzione dell’intervento agevolato (anche inferiore al 30% dei lavori complessivi) e ricevendo anche la relativa fattura entro il 30 marzo scorso, potrà continuare ad esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sino alla scadenza del bonus applicato (se Superbonus, sino al 31.12.2025, se Bonus ristrutturazioni, Ecobonus o Sismabonus ordinari sino al 31.12.2024).
Diversamente, in tutti gli altri casi nei quali, al 30 marzo 2024, non sussistano le citate condizioni (es. in presenza di spese sostenute e fatturate per attività propedeutiche all’inizio dei lavori, o di fatture non ancora pagate con bonifico parlante, o ancora di fatture emesse solo nei confronti delle imprese appaltatrici per acquisto di materiali, subappalti, o per spese professionali), la stretta interpretazione normativa induce a ritenere non più esercitabili le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, con la conseguente applicabilità dei bonus solo sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi.
In ogni caso, l’ANCE sta continuando le proprie azioni presso tutte le competenti sedi per ottenere un indirizzo preciso sulla corretta interpretazione del suddetto art.1, comma 5, del DL 39/2024 – legge 67/2024.
Si precisa, infine, che quest’ultima norma non interessa il cd Sismabonus acquisti e il bonus edilizia al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione, per i quali si potrà comunque continuare ad optare per le suddette opzioni, sempre se, al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all’intervento.
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