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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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22.07.2024 - tributi

ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE – IN ARRIVO MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

In attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111), il Governo ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il provvedimento è stato ora trasmesso in Parlamento e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro il prossimo 1° agosto.

Tra le molteplici modifiche che si prospettano nel sistema dell’imposizione indiretta, rilevano particolarmente alcune novità in materia di imposta di registro.

In primo luogo, i contratti che trasferiscono diritti edificatori dovrebbero essere inquadrati tra quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, cui si applica l’aliquota del 3%.

Tale intervento non impatterà sugli atti di cessione dei diritti edificatori effettuati da imprese e, quindi, assoggettati ad IVA. In questi casi, per effetto del principio di alternatività IVA/Registro, l’operazione sarà soggetta ad IVA nella misura ordinaria (22%) e sconterà l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Ad ogni modo, si tratta di intervento apprezzabile nella misura in cui porrà fine a un contrasto interpretativo relativo proprio alla natura di tali contratti e alla tassazione applicabile.

Altrettanto apprezzabile – in termini di semplificazione – l’eliminazione dell’aliquota differenziata attualmente prevista per la registrazione, nell’un caso, di contratti preliminari che contemplano una caparra confirmatoria, nell’altro, di contratti che contemplano il versamento di un acconto.

Per effetto della proposta di modifica, difatti, troverà applicazione l’aliquota dello 0,5% (già prevista per i preliminari con caparra confirmatoria) anche ai contratti che contemplano il versamento di un acconto, così riducendo il relativo carico impositivo (attualmente al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita o in misura fissa di 200 euro per le compravendite soggette a Iva).


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