ASSICURAZIONE RCA – NUOVO OBBLIGO ANCHE PER I VEICOLI CHE CIRCOLANO SOLO IN AREE PRIVATE
Per effetto del recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ora ai veicoli a motore, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del mezzo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Il D. Lgs. 184/2023 ha recepito integralmente le nuove previsioni introdotte dalla normativa europea andando a modificare alcuni articoli del Codice della Strada e del Codice delle Assicurazioni private. La principale motivazione sottesa a tale intervento normativo è stata quella di aderire al più recente orientamento della Corte di Giustizia che ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo», precisando che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto La direttiva non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto» (è il caso di un mezzo utilizzato in un cantiere edile per lo svolgimento di una specifica attività).
Le disposizioni del D. Lgs. 184/2023 (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2023) sono in vigore, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4 (Entra in vigore) dal 23 dicembre 2023.
Rinviando alle slide allegate per l’illustrazione più analitica delle nuove modalità assicurative si evidenzia come l’estensione dell’obbligo assicurativo abbia sollevato da più parti una serie di dubbi sui quali si attendono, auspicabilmente, delle indicazioni che vadano nella direzione di chiarire meglio l’ambito di applicazione e la sua delimitazione.
Infatti, sarebbe auspicabile individuare soprattutto quali siano i veicoli che, in funzione del loro prevalente utilizzo strumentale rispetto all’attività principale svolta (come i mezzi impiegati nei cantieri edili) non sono, abitualmente, utilizzati come mezzo di trasporto. Tali veicoli potrebbero essere esonerati dall’obbligo assicurativo ma occorre un chiarimento esplicito considerato che la lettura delle norme sembrerebbe consentirlo.
Tanto per fare un esempio, ad oggi, in base alle disposizioni vigenti e, in assenza di chiarimenti applicativi da parte degli organi preposti, si deve ritenere che alle macchine operatrici o i mezzi ad uso speciale nel momento in cui stanno svolgendo una attività lavorativa all’interno di un cantiere, e non sono utilizzati come mezzi di trasporto, non dovrebbe, in teoria, applicarsi la nuova disciplina sulla copertura assicurativa obbligatoria. Tuttavia, è altresì vero che la stessa macchina operatrice o il veicolo ad uso speciale se impiegati nell’ambito dello spostamento di se stessi, e senza compiere una operazione di lavoro (anche in area privata) devono, invece, avere la copertura assicurativa (non sarebbe più sufficiente la RC dell’impresa). Ciò porta ad affermare che in caso di “uso promiscuo” (mezzo di lavoro/mezzo di trasporto in cantiere/strada) la copertura RCA è comunque obbligatoria con la precisazione che se al momento dell’incidente il veicolo non è impiegato come mezzo di trasporto la garanzia non opera.
Ciò in quanto secondo la volontà della direttiva europea Il concetto di veicolo come mezzo di trasporto non può essere interpetrato in modo restrittivo nel senso di ritenere che siano veicoli solo i mezzi adibiti al trasporto merci o persone e non lo siano mai, tornando all’esempio di prima, le macchine operatrici o i mezzi ad uso speciale. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 122 del Codice della Assicurazioni Private prevede del resto che l’obbligo assicurativo prescinde dalle caratteristiche costruttive del mezzo.
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