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29.03.2024 - lavoro

AGENZIA ENTRATE – NOVITA’ IN MATERIA DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – CIRCOLARE 7 MARZO 2024, N. 5/E

Con la Legge di Bilancio 2024 sono state apportate alla normativa fiscale alcune modifiche inerenti alla disciplina del welfare aziendale e le modalità di determinazione dei fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

Con circolare 7 marzo 2024, n. 5/E, l’Agenzia delle Entrate ha diramato i primi commenti interpretativi sulle suddette materie: di seguito evidenziamo i punti di maggiore interesse per le imprese edili.

Misure fiscali per il welfare aziendale

Con esclusivo riferimento al periodo di imposta 2024, il Legislatore ha elevato a euro 1.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate al medesimo lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa oppure per gli interessi sul mutuo relativo alla stessa.

Il suddetto limite è innalzato a euro 2.000,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, che dichiarino al datore di avervi diritto, presentando il codice fiscale di ciascun figlio.

In sostanza, l’intervento normativo comporta un temporaneo innalzamento del limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei predetti beni e servizi che il testo originario dell’art. 51 TUIR fissa, per ciascun lavoratore, in euro 258,23 per ciascun periodo di imposta.

Anche nella normativa in vigore per l’anno 2024, comunque, resta fermo che l’eventuale superamento dei limiti dei 1.000 o 2.000 euro comporta la concorrenza dell’intero ammontare del valore dei citati beni o servizi alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie.

La circolare, inoltre, specifica che rientra nella nuova normativa anche il valore dei beni e dei servizi ceduti o prestati al coniuge e ai familiari del lavoratore, nonché quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa di ritenere “prima casa” l’abitazione principale, in linea con la normativa inerente le detrazioni connesse agli interessi passivi per mutui e ai canoni di locazione.

Nella circolare, viene, inoltre, chiarito che, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, le spese rientranti nella nuova norma sono quelle che concernono immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di idoneo titolo, dal dipendente, dal relativo coniuge o da un suo familiare, in cui il dipendente o gli altri soggetti appena nominati dimorino abitualmente, sostenendo effettivamente le già citate spese.

Modifiche in materia di prestiti erogati ai dipendenti

Come anticipato, la Legge di Bilancio ha modificato la modalità di determinazione dei fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al suo coniuge o ai suoi familiari.

Per effetto dell’intervento normativo, resosi necessario, ad avviso del Legislatore, per far fronte alle forti fluttuazioni del 2022 e del 2023 del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), il parametro per calcolare l’eventuale natura di fringe benefit del prestito aziendale viene individuato come di seguito sintetizzato:

– per i prestiti a tasso variabile, tale parametro è rappresentato dal TUR alla data di scadenza di ciascuna rata;

– per i prestiti a tasso fisso, tale parametro è rappresentato dal TUR alla data di concessione del prestito stesso.

La circolare specifica che l’importo così determinato viene assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate secondo quanto stabilito dal relativo piano di ammortamento.

Detassazione dei Premi di Risultato

Da ultimo, la circolare ricorda che è stata confermata, anche per l’anno 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, da applicarsi, cioè, alle voci retributive premiali legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza e innovazione.

Nel contempo, sono stati confermati anche i limiti individuali connessi all’agevolazione fiscale di cui trattasi: pertanto, il lavoratore non deve aver percepito, nel corso dell’anno precedente, reddito da lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e l’importo dei premio (o dei premi) soggetti all’aliquota del 5% non possono eccedere il valore complessivo annuo pari a 3.000 euro.

 

Allegato: AE_07_03_2024_5-E


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