AGENZIA DELLE ENTRATE – CD. “BONUS NATALE” – BENEFICIO CORRISPOSTO A TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – MODIFICHE NORMATIVE – CONSEGUENTI ULTERIORI CHIARIMENTI APPLICATIVI – CIRCOLARE 19 NOVEMBRE 2024, N. 22/E
Con circolare 19 novembre 2024, n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del cd. “Bonus Natale”, per fornire ulteriori istruzioni ai propri uffici, a seguito di alcune modifiche apportate alla disciplina normativa della materia, il cui contenuto è, quindi, di interesse, anche per i datori di lavoro chiamati ad operare in qualità di sostituti di imposta.
Solo per completezza, ricordiamo che il Bonus di cui trattasi consiste in un’indennità di importo pari a euro 100 da riconoscere alle categorie di lavoratori dipendenti di cui più oltre si dirà (per una illustrazione della disciplina originaria v. Newsletter settimanale ANCE Brescia – n. 41/2024 del 28/10/2024).
Ambito e conseguenza delle modifiche normative apportate alla disciplina del cd. “Bonus Natale”
Le modifiche cui si accennava sopra sono riferite, in particolare, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, con un ampliamento della platea dei destinatari, in quanto, nello specifico, non viene più previsto, a differenza della formulazione originaria della norma, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o l’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale.
Per effetto delle modifiche di cui trattasi, pertanto, il suddetto Bonus spetta ora ai lavoratori che siano congiuntamente in possesso dei tre requisiti di seguito riportati:
- abbiano conseguito un reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
- abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
- subiscano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Inoltre, la norma esclude il diritto all’indennità in esame per il lavoratore o la lavoratrice il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Per meglio chiarire la portata delle suddette modifiche, l’Agenzia delle Entrate presenta quattro casi esemplificativi, che non richiedono particolari chiarimenti in questa sede, salva la precisazione secondo cui, a seguito della novella normativa, quest’ultima comporta il raddoppio del Bonus a favore di due lavoratori dipendenti, fra loro non coniugati né conviventi di fatto, genitori di un figlio fiscalmente a carico di entrambi (v., in particolare, gli esempi n. 1 e n. 3, riportati dal testo della circolare, allegato alla presente).
Conseguenze sugli adempimenti a carico delle imprese e dei lavoratori per la fruizione del Bonus
L’Agenzia conclude la circolare con una considerazione inerente le ricadute della modifica normativa sugli adempimenti a carico delle imprese e dei dipendenti per ottenere il bonus in esame.
In effetti, le indicazioni interpretative confermano come il sostituto d’imposta possa riconoscere il Bonus di cui trattasi solo se il lavoratore interessato attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.
In altre parole, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Per effetto di quanto sopra, quindi, ai fini del rispetto della nuova disposizione, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve ora specificare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del Bonus.
L’Agenzia precisa, infine, che per i lavoratori dipendenti che avessero già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva alla luce della precedente formulazione della norma, non è necessaria la presentazione al sostituto d’imposta di un’ulteriore dichiarazione, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle nuove disposizioni, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del Bonus.
Conferma della posizione ANCE Brescia sulle modalità di erogazione del Bonus
Rileviamo, da ultimo, che, nonostante fosse auspicabile un chiarimento circa le modalità di erogazione per le imprese, come quelle edili, la cui contrattazione collettiva prevede l’erogazione della tredicesima (o meglio: della gratifica natalizia) tramite l’accantonamento mensile dei relativi ratei presso Cassa Edile, anche la circolare in commento non affronta il tema.
Pertanto, ANCE Brescia non può che riconfermare la propria posizione sul punto (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia – n. 44/2024 del 18/11/2024), sottolineando nuovamente come l’erogazione dell’indennità non possa gravare sulle Casse Edili ma spetti al datore di lavoro, che potrà procedere poi alla prevista compensazione con le ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente.
Allegato: Bonus Natale modificato
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