AFFIDAMENTI DIRETTI E PARERE ANAC – OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA NEL PREVENTIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Ance Brescia informa che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 30 luglio 2024 ha emesso il parere di precontenzioso n. 396 (parere n. 396/2024) in cui viene ribadito che l’indicazione dei costi della manodopera (e degli oneri della sicurezza) di cui all’art. 108 comma 9 del Codice 2023 sono obbligatori anche negli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.
Conseguentemente, l’operatore economico che non dichiari tali importi nel proprio preventivo è soggetto ad esclusione automatica dalla procedura.
L’articolo 48 del Codice del 2023 afferma il principio per il quale le disposizioni relative agli appalti di importo superiore alle soglie europee si applicano anche agli appalti sottosoglia, salvo che non siano espressamente derogati dagli articoli 49 e seguenti.
La questione dell’applicabilità dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera anche negli affidamenti diretti va quindi analizzata sulla base della presenza o meno di un’espressa deroga alla previsione dell’art. 108 del Codice.
L’Autorità, in merito, evidenzia come nessuna norma preveda espressamente una simile deroga: l’art. 108 del Codice ammette infatti, in via esclusiva, solo l’assenza di tale obbligo per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale, senza nulla affermare invece in relazione agli appalti sottosoglia.
Dal raffronto con l’art. 95 del Codice del 2016 emerge che non si tratti di una mera svista, ma di una esplicita volontà del legislatore. Questa norma, infatti, preveda espressamente l’esclusione degli affidamenti diretti dall’ambito di applicazione dell’onere dichiarativo. Diversamente, l’art. 108, pur riproponendo in diversi punti la previgente formulazione, non contiene alcun riferimento a tale eccezione, segno della scelta del legislatore di cancellare tale esclusione.
Anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria, sez. I, 17.6.2024 n. 958) e il MIT (parere Servizio Supporto Giuridico 26.2.2024 n. 2398) si sono espressi in tal senso.
Né si può affermare che la natura della procedura, caratterizzata da esigenze di semplificazione, possa consentire di derogare a tale obbligo. La previsione di un onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza è, infatti, volto a garantire la tutela delle condizioni di lavoro, che si applica indistintamente per tutte le procedure di gara, compreso l’affidamento diretto.
Anac afferma, inoltre, che l’assenza negli atti di un obbligo di indicazione dei costi della manodopera nell’offerta non esclude la sua applicabilità, in quanto trova applicazione il principio dell’eterointegrazione di cui all’art. 1339 del Codice Civile che prevede l’inserimento automatico nella lex specialis delle norme imperative.
Pertanto, la mancata previsione nella lex specialis non impedisce l’applicazione della disposizione dell’art. 108 comma 9, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 9078).
Anac conclude evidenziando che la conseguenza dell’omessa indicazione del costo del personale è l’esclusione dal procedimento di gara «anche tenuto conto del fatto che avendoli indicati uno degli operatori concorrenti non sembra sussistere l’impossibilità» materiale «di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie (cfr. il recente TAR Sicilia, del 18 marzo 2024, n.1071)».
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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