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30.09.2024 - lavori pubblici

PARERE MIT E PRINCIPI DEL NUOVO CODICE – I CHIARIMENTI RESI DALL’OPERATORE ECONOMICO NON POSSONO MODIFICARE IL CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA

Ance Brescia informa che il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha emesso il parere n. 2518 del 21 giugno 2024 in cui ha fornito chiarimenti in merito al principio di applicazione dei CCNL nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, ricordando uno dei principi cardine del nuovo Codice che riguarda il fatto che, ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Una stazione appaltante, nel proprio quesito, ha dichiarato che a norma del Codice è stato indicato nel disciplinare di gara il CCNL da applicarsi per l’appalto, poi in fase di gara un operatore economico ha indicato un CCNL diverso. La stazione appaltante ha richiesto eventuale documentazione a supporto della dimostrazione dell’equivalenza dei due diversi contratti, ma l’operatore economico ha risposto non indicando l’equivalenza dei due contratti, ma dichiarando che avrebbe applicato il CCNL indicato nella documentazione di gara, cambiando, in tal modo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

La s.a ha chiesto pertanto al supporto giuridico del MIT se fosse possibile ammettere l’operatore economico in questione alla procedura di gara, oppure se lo stesso dovesse essere escluso per aver modificato quanto dichiarato in fase di partecipazione.

Con la risposta al quesito, il MIT ha indicato che il quesito concerne l’applicazione dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023, secondo il quale gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato nel disciplinare (comma 3). In questo caso la stazione appaltante, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, acquisisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che è anche verificata con le modalità di cui all’art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

Nel caso di specie, per valutare la modifica dell’o.e. in rapporto alle dichiarazioni precedentemente rese, si deve tenere conto della disposizione dell’art. 101, comma 3, del nuovo Codice, ai sensi della quale i chiarimenti resi dall’o.e. non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Sulla base di tale assunto, la nuova dichiarazione potrà essere accettata solo nel caso in cui le dichiarazioni già rese dall’operatore economico non abbiano carattere strettamente circostanziato e l’offerta tecnica ed economica non subisca variazioni.

In ogni caso la stazione appaltante dovrà procedere alle verifiche ai sensi degli artt. 57, 102 e 110, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, che riguardano le clausole sociali, gli impegni assunti degli operatori economici e le incombenze della stazione appaltante nel procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Il parere MIT conclude ricordando poi che saranno altresì necessarie verifiche in corso di esecuzione dell’appalto in rapporto al rispetto del CCNL dichiarato.

Si pubblica in allegato il testo del parere in commento.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

ALLEGATO: 04.01 ALLEGATO Quesito MIT 21 06 2024 n 2518


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