Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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10.03.2023 - lavoro

TFR – ART. 2120 COD. CIV. – ANTICIPAZIONI FUORI DALLE IPOTESI PREVISTE – CONTESTAZIONE INPS – RICADUTE CONTRIBUTIVE – CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 22 FEBBRAIO 2021, N. 4670

La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia insorta in seguito alla contestazione mossa da una sede INPS verso un’impresa perché quest’ultima aveva erogato una serie di anticipazioni del TFR al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 2120 Codice civile (acquisto prima casa di abitazione per il lavoratore e per i suoi figli; spese mediche).

Va, al riguardo, ricordato che l’Istituto, da sempre, conferisce natura retributiva alle anticipazioni concesse per ipotesi ulteriori rispetto a quelle legalmente previste, con conseguenti richieste di pagamento dei contributi sulle somme erogate.

Nel caso specifico, la Suprema Corte, con sentenza 22 febbraio 2021, n. 4670, confermando la pronuncia di secondo grado, ha ritenuto fondata la sopra riferita posizione INPS: il motivo di tale decisione risiede nel non aver il datore di lavoro, ad avviso dei Giudici, dimostrato il rispetto delle ipotesi e degli altri requisiti di cui all’art. 2120 Codice civile.

In sostanza, ad avviso della Corte, il datore di lavoro, per conservare la natura di anticipazione del TFR delle somme erogate e, quindi, per sfuggire all’imposizione contributiva (e fiscale) ordinaria, deve poter dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dal già citato articolo 2120 Codice civile.

Tale norma prevede che il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso la medesima azienda possa chiedere un’anticipazione, una sola volta, non superiore al 70% del trattamento già maturato giustificando la richiesta con una delle necessità sopra riferite, connesse a spese sanitarie ovvero ad acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Pur potendo, per espressa previsione del citato articolo del codice, contratti collettivi o patti individuali stabilire condizioni di miglior favore, la pronuncia della Corte richiede che le imprese prestino particolare cura nella dimostrazione dell’esistenza degli elementi che possano qualificare l’erogazione datoriale come anticipazione del TFR, anche sotto il profilo contributivo e fiscale.

In altre parole, consigliamo le imprese di valutare l’opportunità di erogare anticipazioni oltre le fattispecie previste dall’art. 2120 Codice civile solo mediante sottoscrizione di accordo scritto con il lavoratore interessato o dopo aver stipulato apposito accordo collettivo aziendale.

In caso contrario, per quanto sopra riferito, potrebbe risultare possibile una richiesta dell’Istituto di considerare retribuzione ordinaria le somme anticipate, con la conseguente richiesta di pagamento dei contributi omessi e delle relative sanzioni.

Per quanto la sentenza di cui trattasi vada ad alimentare un orientamento che irrigidisce l’interpretazione da darsi al testo dell’art. 2110 Codice civile, il Servizio sindacale di ANCE Brescia evidenzia la delicatezza della pronuncia qui commentata, proprio perché essa che non risulta isolata nel panorama giurisprudenziale; nel contempo, l’ufficio resta a disposizione delle imprese associate per ogni ulteriore assistenza si rendesse opportuna.


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