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05.05.2023 - tributi

SPALMACREDITI: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI EDILIZI IN 10 ANNI

Istituiti i codici tributo da utilizzare per la compensazione in 10 anni dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, le cui comunicazioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.  Istituiti anche i codici tributo per distinguere i crediti derivanti dalle opzioni di cessione o sconto inviate all’Agenzia dopo il 1° aprile 2023.

Con la Risoluzione 19/E del 2 maggio 2023 viene data, quindi, completa attuazione alle disposizioni previste di cui all’art.9, co.4, del D.L. 176/2022, come modificato dalla legge 38/2023, che hanno introdotto il cd. “Spalmacrediti” ossia la possibilità, per i crediti di imposta da Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non utilizzati, di poter essere compensati in 10 anni, anziché in 4 o 5.

Il Provvedimento n.132123 dello scorso 18 aprile 2023 aveva fissato le modalità attuative delle nuove disposizioni, chiarendo, tra l’altro, che:

­ a partire dal 2 maggio il fornitore o il cessionario titolare dei crediti possono comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo;

­ oggetto di ripartizione può essere la quota residua di ciascuna rata annuale, anche acquisita da cessioni successive alla prima;

­ la ripartizione decorre dall’anno successivo a quello di riferimento della rata;

­ le 10 rate annuali possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, non possono essere cedute, né ulteriormente ripartite. Le quote non utilizzate nell’anno non possono essere fruite negli anni successivi, né chieste a rimborso.

Con la Risoluzione 19/E del 2 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate, pertanto, fornisce:

  • i codici tributo necessari per la “nuova” compensazione in dieci anni delle quote residue di ciascuna rata annuale che non trovano capienza nell’anno di riferimento:

­ “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

­ “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;

­ “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

  • i codici tributo riferiti alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023:

­ “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

­ “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

­ “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

­ “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;

­ “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;

­ “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”

I precedenti codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 3 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.


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