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13.01.2023 - economia

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Regione Lombardia ha approvato i criteri per il sostegno di progetti di realizzazione e riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere.

Sul BURL del 28 dicembre 2022 n. 52 (S.O.) è stata, infatti, pubblicata la D.g.r. n. XI/7538 del 15 dicembre 2022, recante: “2021IT16RFPR010 – PR FESR 2021-2027 – OP1 – OS 1.1- Asse 1 – Azione 1.3.3 sostegno agli investimenti delle PMI – Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere – Criteri attuativi”.

La misura intende promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo delle imprese turistiche e per la progettazione di offerte innovative, anche in ottica di sostenibilità ambientale, oltre che alla luce della crisi innescatasi a seguito del conflitto russo-ucraino e della crisi energetica che ha reso ancor più necessaria l’esigenza di sostenere la propensione agli investimenti delle imprese della ospitalità.

Linee di intervento

le linee di intervento sono :

  • la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa;
  • la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 30.000.000,00 provenienti dalle risorse PR FESR 2021-2027. L’ agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e prevede alcune fattispecie:

  • Nel caso di applicazione del Regolamento de Minimis, l’agevolazione viene concessa ed erogata fino al 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di euro 200.000,00.
  • Nel caso di applicazione del “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all’Aiuto di Stato SA.103947 e registrato sotto il CAR 23959, l’agevolazione viene concessa ed erogata fino al 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di euro 500.000,00, salvo diverso plafond stabilito in sede di proroga del regime quadro regionale SA.103947.

Si ricorda che Regione ha sempre la possibilità, nella fase di istruttoria di merito, di ridurre la percentuale del finanziamento a seguito di eventuale rideterminazione delle spese.

Ammissibilità dei progetti

Sono ammissibili progetti aventi le seguenti caratteristiche:

  • interventi di riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera esistente e ammissibile ai sensi del presente provvedimento. Fa fede la SCIA o altro titolo abilitativo alla data di presentazione della domanda;
  • interventi di realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera ammissibile ai sensi del presente provvedimento, anche a partire da un’altra attività ricettiva o economica che si intende riconvertire. Fa fede SCIA o altro titolo abilitativo ottenuto entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
  • prevedere un investimento minimo non inferiore a euro 80.000,00;
  • essere realizzati nell’ambito di una sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda o attivata entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
  • in caso di strutture ricettive esistenti: la struttura ricettiva e l’intervento candidato devono risultare conformi a tutti i requisiti di legge previsti per la specifica tipologia di struttura oggetto del progetto;
  • in caso di nuove strutture ricettive: avere una destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso dell’attività ricettiva alla data di richiesta di erogazione del saldo. Il soggetto richiedente dovrà inoltre candidare un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per la tipologia di struttura che intende realizzare.

Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do no significant harm), ovvero gli interventi non devono arrecare nessun danno significativo all’ambiente, tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.

Le spese ammissibili, al netto di IVA, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento sono:

  1. arredi macchinari attrezzature hardware e software;
  2. opere edili-murarie e impiantistiche
  3. progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b)
  4. spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) c) (conformemente all’articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021).

Per ogni dettaglio inerente alle voci di spesa si rimanda al paragrafo delle spese ammissibili dell’allegato A: “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere” Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI del PR FESR Lombardia 2021- 2027, parte integrante del provvedimento.

La procedura sarà valutativa a graduatoria. L’istruttoria di merito verrà svolta sulla base di criteri declinati puntualmente nel bando attuativo.

I progetti di intervento devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, salvo i casi di eventuale proroga motivata di massimo 12 mesi.

La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, sulla piattaforma Bandi Online nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.

Allegato

ALL-Sostegno_competitività_strutture_ricettive


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