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24.03.2023 - lavoro

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA – IMPUGNAZIONE – INSUFFICIENTE SPECIFICAZIONE DELLE MANSIONI – NULLITA’ – CORTE D’APPELLO MILANO, 6 MARZO 2023

Un lavoratore, dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro cui era stato apposto un periodo di prova, ha subito la risoluzione del conseguente rapporto sulla base del mancato superamento di tale periodo, nella valutazione del datore.

Il dipendente ha, quindi, prontamente impugnato tale risoluzione asserendo l’illegittimità del periodo di prova sul presupposto dell’insufficiente descrizione delle mansioni e del loro contenuto nel testo della relativa clausola. In sostanza, il lavoratore ha sostenuto che la semplice formulazione “impiegato capo area” non fosse sufficiente a delineare quale fosse l’oggetto su cui si sarebbe articolata la prova.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui in commento, è tornata, quindi, ad affermare, accogliendo il ricorso del lavoratore, l’importante, e spesso dimenticato, principio, più volte affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui fra i requisiti di validità del periodo di prova c’è la descrizione, chiara e precisa, del contenuto della mansione affidata al lavoratore.

Alla luce di tale sentenza, che, come detto, aderisce all’orientamento maggioritario sul punto, rinnoviamo il consiglio alle imprese di non limitarsi a esporre, nel cd. patto di prova, formulazioni generiche quali, ad esempio, “operaio qualificato” o “operaio di 3° livello” ma di inserire anche una specificazione delle mansioni affidate al lavoratore, potendosi avvalere, al riguardo, dei profili professionali contenuti nell’art. 77 del CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini sottoscritto da ANCE.

Per il corretto approccio alla materia che, per quanto consolidata, nasconde comunque punti di estrema delicatezza, è raccomandata la consulenza del Servizio Sindacale di ANCE Brescia che resta fin d’ora a disposizione delle imprese per la necessaria assistenza.

 


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