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24.11.2023 - lavoro

REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE – SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE RILASCIO DURC – LEGGE 27 OTTOBRE 2023, N. 160

Si informa che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, la Legge 27 ottobre 2023, n. 160, contenente “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, che entrerà in vigore il prossimo 30 novembre 2023.

Si riportano, di seguito, le principali novità contenute nella norma, per quanto di interesse.

In primo luogo, si segnala che nella suddetta legge sono contenute delle disposizioni di immediata attuazione, tra cui l’articolo 8, comma 4, che prevede, tra l’altro, l’adozione di un protocollo operativo in materia di DURC.

In particolare, viene disposto che, al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e sentiti l’INPS, l’INAIL e la CNCE, un protocollo operativo per l’accelerazione delle procedure di rilascio del DURC.

Accogliendo una richiesta dell’ANCE, la norma prevede, inoltre, che, con tale protocollo, si consenta alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del DURC.

 

Più in generale, la legge delega affida al Governo il compito di adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, attenendosi ai principi e criteri direttivi generali indicati all’art. 2.

Nell’esercizio della delega, il Governo provvede a:

  • razionalizzare l’offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni (nel rispetto dei principi e criteri direttivi specifici di cui all’art. 4), ferma restando l’autonomia delle regioni nell’individuazione di ulteriori modelli per l’attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;
  • armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».

Nell’ambito del predetto codice degli incentivi, il Governo provvederà a ridefinire i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, attenendosi ai principi e criteri direttivi specifici indicati all’art. 6, tra cui la definizione dei contenuti minimi dei bandi, direttive o provvedimenti (comunque denominati) per l’attivazione delle misure di incentivazione alle imprese e la revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione ed erogazione degli incentivi medesimi.

A tal proposito, si segnala che, tra i suddetti principi e i criteri direttivi specifici di cui al citato art. 6, sono stati inseriti:

  • la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità (lett. g);
  • la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità (lett. h);
  • il coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull’offerta di incentivi e di accompagnamento all’accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese (lett. i).

Per maggiori approfondimenti sul tema, si rinvia al testo della legge nonché ai successivi provvedimenti che verranno emanati in attuazione delle disposizioni sopra riportate.

Allegato:legge-27-ottobre-2023-n-160


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