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28.07.2023 - tributi

REQUISITO DELLA “NOVITÀ” PER GLI ACQUISTI IMMOBILIARI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

Lo scorso 19 luglio la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e per le finanze, Lucia Albano ha risposto ad una interrogazione posta dall’On. Merola in merito all’applicabilità o meno del requisito della “novità” all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali all’investimento effettuati nelle ZES, fattispecie che accedono al credito d’imposta dallo scorso 1° maggio 2022.

A questo proposito la Sottosegretaria, dopo aver ricordato che la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) è stata introdotta (Cfr. Artt. 4, 5 e 5-bis del DL 91/2017) per favorire sia lo sviluppo delle imprese già operanti in alcune aree del Paese, che l’insediamento di nuove realtà, richiama la Prassi Ade.

In particolare, la Risposta n. 310/2023 nella quale veniva chiarito che l’acquisto del compendio immobiliare oggetto di interpello, nel caso esaminato, non poteva essere agevolato con il credito d’imposta ZES, poiché lo stesso era già utilizzato dall’acquirente a diverso titolo e, dunque, risultava un investimento privo del requisito della «novità».

La posizione dell’Agenzia muove dal fatto che il credito d’imposta ZES non gode di una propria disciplina organica ma opera «per rinvio» alle disposizioni del cd. Bonus Sud previsto dall’art.1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, che richiedono come presupposto per la fruizione del credito d’imposta per il Mezzogiorno, che il bene strumentale acquistato sia «nuovo».

In particolare, la CM 34/E/2016 chiarisce che «Il citato comma 98 […] prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”.

Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati».

Di conseguenza, conclude la Sottosegretaria, posto che la disciplina del credito d’imposta ZES non prevede esplicite eccezioni alle disposizioni sopra indicate, non è possibile derogarvi. Pertanto, qualora si volesse disapplicare il requisito della “novità”, nei casi di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ai fini della fruizione del credito d’imposta, occorrerebbe valutare un’apposita modifica normativa.


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