RENTRI – REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – SOGGETTI OBBLIGATI E TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE PER LE IMPRESE
Il 15 giugno entrerà in vigore RENTRI, il regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e del relativo registro elettronico nazionale (Decreto MASE n.59/2023).
Per quanto attiene all’obbligo di iscrizione al RENTRI, il decreto prevede tempistiche differenziate a seconda delle categorie di soggetti obbligati, ovvero:
1) enti e imprese che effettuano trattamento dei rifiuti;
2) produttori di rifiuti pericolosi;
3) enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4) consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5) Comuni o loro consorzi e Comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Si conferma che restano esonerati dall’obbligo di iscrizione i produttori di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione, demolizione e scavo, nonché chi effettua il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (Categoria 2bis dell’Albo).
Per quanto concerne l’obbligo di iscrizione, a far data dal 15 giugno 2023, la stessa sarà effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti che possono essere delegati dai produttori iniziali di rifiuti ad adempiere agli obblighi regolamentari, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
b) a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Per garantire la piena operatività del nuovo regolamento, entro il 12 dicembre 2023 il Ministero dovrà definire con proprio decreto le modalità operative per la trasmissione dei dati al registro ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori. Dal 13 febbraio 2025 verranno invece abrogati il decreto n.145/98 (formulario di accompagnamento dei rifiuti) e il decreto n.148/98 (modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti) che verranno sostituiti dai nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del trasporto.
Si segnala, infine che per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al RENTRI i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
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