REGIONE LOMBARDIA – ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CAVA
È stata pubblicata sul BURL, serie ordinaria n. 52, del 27 dicembre 2022, la D.c.r. n. 2583 recante “Atto di indirizzo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 8 novembre 2021, n.20, in materia di attività estrattiva di cava e utilizzo di materiali riciclati”.
L’Atto di indirizzo regionale, previsto dall’art. 8 della l.r. 20/2021, costituisce un riferimento concreto in termini ambientali, industriali e sociali per la pianificazione dell’attività estrattiva. Tra gli argomenti trattati nel documento si citano:
– la definizione dei fabbisogni per sabbia e ghiaia (4.2.1). Il fabbisogno di piano assume come riferimento di base il valore medio delle estrazioni del decennio precedente. Tale valutazione può prevedere scostamenti, da mantenere indicativamente entro la soglia del 20%, volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato. Eventuali scostamenti oltre il 20% devono essere suffragati da relazioni esperte, elaborate valutando le attese di mercato e la disponibilità di materiali alternativi. In aggiunta, occorre tener conto anche dei volumi di materiale litoide estratto dagli interventi di manutenzione degli alvei, previsti nei Programmi di gestione dei sedimenti approvati dalle autorità idrauliche competenti.
– i principi per l’individuazione dei giacimenti minerari (4.3). La risorsa dovrà essere resa effettivamente disponibile per gli operatori minerari durante il periodo di vigenza del PAE, pertanto, non devono essere presenti vincoli ineliminabili e devono essere valutati i vincoli che possono ridurre in modo sostanziale la coltivabilità del giacimento, riducendo il volume della riserva oggetto di potenziale sfruttamento. È da tenere altresì conto che vi sono anche dei limiti minimi in termini di disponibilità di materiale per l’avvio di una coltivazione sostenibile dal punto di vista economico.
I giacimenti sono aree da salvaguardare per potenziali sfruttamenti futuri delle risorse ed al loro interno il PAE localizza le aree idonee all’estrazione, ove prevede l’apertura delle cave.
– i criteri per la determinazione dei bacini di utenza (4.5): Sulla base dei costi di mercato degli aggregati naturali e del costo da sostenere per il loro trasporto, si definisce quale bacino d’utenza l’area servita da percorsi indicativamente nell’arco di 20/30 km dall’area estrattiva. In relazione alle diverse disponibilità territoriali di materiale, il bacino d’utenza può superare i confini provinciali ed in alcuni casi gli stessi confini nazionali.
Nel dimensionare le capacità produttive delle aree idonee per l’attività estrattiva, si deve tenere conto della distribuzione del fabbisogno nei bacini di utenza e degli impianti esistenti.
Per le OO.PP. saranno sviluppati criteri specifici nell’ambito delle disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei PAE.
– i criteri per l’individuazione e il dimensionamento delle aree idonee (4.6): Al fabbisogno di piano si fa fronte definendo i volumi estraibili nelle aree idonee rientranti nei giacimenti individuati. Il dimensionamento dell’area idonea determina il volume della risorsa per il quale si ritiene possibile avviare un’attività estrattiva, a condizione che il volume della conseguente riserva individuata possa giustificare tecnicamente ed economicamente un’attività estrattiva. La distribuzione territoriale e la potenzialità estrattiva delle aree idonee, deve tenere conto dei seguenti elementi:
- – necessità di definire una distribuzione dei poli estrattivi capace di servire, con i relativi bacini di utenza, l’intero territorio di riferimento;
- localizzazione, caratteristiche delle cave e degli impianti di lavorazione, trasformazione, valorizzazione esistenti;
- il fabbisogno del bacino di utenza (provinciale e/o sovraprovinciale);
- la superficie dell’area estrattiva idonea deve essere tale da consentire una potenzialità estrattiva teorica superiore ai volumi assegnati dal piano all’area stessa. Laddove la dimensione del giacimento lo consenta, l’area estrattiva idonea deve avere una superficie da 2 a 4 volte l’area necessaria alla escavazione del volume assegnato.
L’individuazione delle aree idonee in fase di pianificazione dovrà indicativamente dare priorità a:
- aree che consentono la continuità produttiva di cave in esercizio, considerando favorevolmente la presenza di impianti e di infrastrutture, in particolare viabilistiche già inserite nel territorio e nell’ambiente;
- aree per le quali vi è una condivisione a livello territoriale, tra Provincia/Città metropolitana e Comune;
- attività estrattive ubicate in adiacenza a cave cessate da recuperare ambientalmente;
- nuove aree di superficie adeguata al posizionamento di impianti di prima lavorazione e valorizzazione delle materie prime e che possano eventualmente ospitare, in modo ambientalmente compatibile, impianti di trattamento di rifiuti inerti.
Le valutazioni ambientali che possono condizionare, qualora non risolte, l’individuazione e il dimensionamento di un’area idonea per cave di pianura riguardano in particolare le seguenti problematiche: interferenza con la falda freatica e le falde profonde e più in generale con l’assetto idrogeologico di complessi a comportamento omogeneo; emissione di polveri e rumori dal sito estrattivo e dall’impianto di lavorazione; impatto visivo dell’impianto di lavorazione e dei cumuli del materiale estratto e lavorato; impatto del traffico dei mezzi di trasporto del materiale estratto e di quello finito; effetti ambientali cumulativi di attività estrattive limitrofe; caratteristiche dei materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti di cava; possibile impatto con gli acquiferi profondi, dovuto alle cave in falda nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi stessi.
La compatibilità ambientale delle aree idonee dovrà considerare inoltre le indicazioni sulla destinazione finale dell’area di cava e quelle relative alle modalità di coltivazione.
- l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed i criteri per l’espressione del parere di compatibilità delle varianti con il PAE (4.4):
Le previsioni di PAE, oltre a prevalere su quelle del PTCP/PTM, prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali e sono immediatamente efficaci e vincolanti, fatta salva la possibilità, per i comuni, di approvare, nelle aree idonee per l’attività estrattiva, varianti ai PGT, previo parere di compatibilità con il PAE, da rilasciare da parte della Provincia o della Città Metropolitana di Milano sulla base di criteri specifici. Tale parere di compatibilità non è dovuto se è già stato autorizzato il massimo dei volumi autorizzabili previsti per ciascuna delle aree idonee identificate nel PAE, o se, decorsi almeno cinque anni dall’approvazione del PAE, è stato autorizzato non meno del 70% dei suddetti volumi.
Per quanto riguarda le aree di giacimento, i PAE possono prevedere indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale: a tale riguardo, le varianti agli strumenti urbanistici comunali che comportino una riduzione del potenziale sfruttamento del giacimento saranno valutate favorevolmente dall’autorità competente, anche sulla base del parere della Provincia o dalla Città Metropolitana di Milano in sede di valutazione ambientale del PGT, se adeguatamente motivate e qualora le possibili alternative localizzative, oggetto di variante comunale, non siano considerate perseguibili dal punto di vista ambientale ed economico. Tali indicazioni, volte alla tutela del giacimento, rimangono valide anche nei casi, sopra richiamati, in cui non sia più dovuto il parere di compatibilità delle varianti localizzate nell’area idonea.
Per quanto concerne le aree idonee alle attività estrattive, i PAE dovranno articolare i criteri per l’espressione del parere di compatibilità degli stessi: in particolare, per le aree idonee alle attività estrattive saranno valutate favorevolmente, da parte delle Province e della Città Metropolitana nell’espressione del parere, eventuali proposte di variante che non riducano il numero di cave potenzialmente insediabili con i volumi estrattivi previsti dal PAE per la medesima area idonea, a condizione che le medesime proposte siano state adeguatamente motivate e che le possibili alternative localizzative, oggetto di variante comunale, non siano considerate perseguibili dal punto di vista ambientale ed economico: il parere è espresso nell’ambito della procedura di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 13 della l.r. 12/2005.
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