QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI, DAL 1° LUGLIO SCATTA L’OBBLIGO. DAL 1° GIUGNO SI POTRÀ PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO GESTITO DA ANAC
Ance Brescia informa che, secondo quanto stabilito da Anac nel comunicato del presidente del 17 maggio 2023 in virtù di quanto definito nel nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, la qualificazione delle stazioni appaltanti diventerà obbligatoria dal prossimo 1° luglio 2023, in base al nuovo Codice degli Appalti, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate. Per favorire l’organizzazione delle stazioni appaltanti e razionalizzare l’avvio del sistema evitando disservizi, Anac consente di presentare la domanda di iscrizione all’elenco delle stazioni qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal prossimo 1° giugno. Gli effetti dell’iscrizione scatteranno, comunque, dal 1° luglio.
In via di applicazione l’elenco sarà aggiornato trimestralmente per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta.
In base al nuovo Codice, bisogna essere qualificati per poter effettuare affidamenti di contratti di lavoro di importo superiore a 500mila euro, e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
Tranne alcuni grandi soggetti iscritti di diritto (Ministero Infrastrutture, Consip, Invitalia, Difesa Servizi, eccetera), tutte le altre stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso ad accedere al servizio online sul sito di Anac per la presentazione della domanda.
Per venire incontro il più possibile alle Stazioni appaltanti, Anac ha predisposto uno schema di domande e risposte, utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione, e accessibile sul sito Anac www.anticorruzione.it
Di seguito viene proposta una analisi delle indicazioni previste da Anac nel comunicato e dal nuovo Codice e relativo allegato.
Nel Comunicato, ANAC sottolinea come l’avvio del nuovo sistema di qualificazione previsto dagli artt. 62 e 63, e dall’allegato II.4 del nuovo Codice degli Appalti comporterà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.
Proprio per evitare disservizi, l’Autorità ha previsto che la domanda di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza potrà essere presentata già a partire dal prossimo 1° giugno 2023, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio 2023.
In un primo tempo, l’Elenco sarà aggiornato ogni 3 mesi per consentire l’adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, ferma restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta.
La qualificazione delle SA è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti; non è necessaria la qualificazione per effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
L’istanza di qualificazione va presentata anche dalle Stazioni appaltanti e dalle centrali uniche di committenza qualificate con riserva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’All. II.4 citato.
L’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti, il procedimento di iscrizione e la gestione dello stesso Elenco avvengono a cura del RASA (Responsabile per l’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante) attraverso il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” reso disponibile, a partire dal 1 giugno p.v., nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale ANAC. Nella stessa sezione, ANAC mette a disposizione alcune FAQ e il manuale d’uso del servizio.
Secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della domanda, in quanto iscritti di diritto nell’Elenco, i seguenti soggetti:
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
- Consip S.p.a
- Invitalia
- Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
- Difesa servizi S.p.A.
- Agenzia del demanio
- Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a.
I soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, d.lgs. 36/2023 dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione.
Come specificato nel Comunicato, si tratta in particolare di:
- imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023;
- soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
- Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.
A questi soggetti non sarà conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.
Infine, segnala ANAC, ulteriori eccezioni di natura oggettiva rispetto al singolo affidamento saranno previste all’interno del sistema SIMOG al fine di ottenere il CIG nel caso in cui il RUP dichiari, sotto la propria responsabilità, che il contratto ricada in particolari fattispecie che non richiedono la qualificazione.
Tutte le altre stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso accedere al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione.
Da ultimo, si riporta nuovamente l’attenzione alle agevolazioni previste in sede di prima applicazione dal sistema di abilitazione delle stazioni appaltanti.
Le principali sono sicuramente la qualificazione automatica dei comuni di provincia e la possibilità di chiedere l’ingresso nell’elenco senza piattaforma per gli acquisti digitali, ancora per qualche mese.
Per evitare di chiudere eccessivamente le porte del club degli enti qualificati, il nuovo codice ha stabilito che il requisito relativo al possesso di una piattaforma telematica per la gestione digitale degli appalti può essere ignorato ancora per qualche mese. La disponibilità di una piattaforma per gli acquisti (d proprietà o a messa a disposizione per il tramite di contratti con terzi) deve essere garantita a partire dal 1° gennaio 2024. Sul punto le Faq dell’Anac chiariscono che « il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo Mepa) non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito». Sulla gestione digitale degli appalti si gioca anche una parte importante della conquista dei punti necessari alla qualificazione, con un incentivo che fino al 31 dicembre 2023 per mette di riconoscere alle stazioni appaltanti «un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione».
L’altro passaggio chiave è la qualificazione con riserva fino al 30 giugno 2024. Potranno goderne città metropolitane, Regioni, Province, comuni capoluogo di provincia e unioni di comuni. Consente la qualificazione di diritto nel livello massimo, ma le stazioni appaltanti devono comunque presentare domanda di iscrizione. dal primo giugno all’elenco delle amministrazioni iscritte con riserva e dal 1° gennaio 2024 all’elenco ordinario.
Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei tre livelli in cui si articola il sistema di qualificazione (dettagliata nell’Allegato II.4 del Dlgs 36), sia per i lavori che per servizi e forniture, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello di base (20 punti invece di 30) e di cinque punti per i livelli intermedio (35 punti invece di 40) e per il livello massimo (45 invece di 50).Inoltre, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.
Inoltre, almeno in una prima fase, l’allegato II.4 prevede anche che le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento sia di lavori che di servizi e forniture possono continuare a eseguire i contratti fino al 31 dicembre 2024, dimostrando di essere iscritte all’Ausa e avere la disponibilità di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di Rup. Alla scadenza del temine la possibilità di seguire anche l’esecuzione del contratto viene valutata sulla base di una serie di requisiti, tra cui la «presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali», il rispetto dei tempi di pagamento delle imprese, l’attivazione di piani di formazione del personale.
Inoltre, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori. Dopo è necessario dimostrare di aver rispettato i tempi di pagamento delle imprese, l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati dell’Anac e della Ragioneria dello Stato nei cinque anni precedenti alla richiesta.
Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo questa data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall’articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo del Bim.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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