Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
30.03.2023 - lavoro

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE – CONTESTAZIONE – COMPLESSITA’ DEGLI ACCERTAMENTI DEI FATTI ADDEBITATI AL LAVORATORE – NECESSARIO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA’ – CONDIZIONI – CORTE DI CASSAZIONE 15 MARZO 2023, N. 7467

Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento, riconducibile a una giusta causa, comminatole nel 2017 dal datore di lavoro per aver la stessa addebitato alla Società spese di carburante derivante dall’uso – non riferibile a svolgimento dell’attività lavorativa – dell’auto aziendale negli anni 2015 e 2016.

Il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice, ritenendo illegittimo il licenziamento per tardività della contestazione disciplinare sul rilievo che il datore, pur ricevendo mensilmente i giustificativi delle spese di carburante, avesse omesso di svolgere tempestivi controlli, così pregiudicando il diritto di difesa della dipendente.

La Corte d’Appello, invece, in sintonia con i numerosi precedenti giurisprudenziali sul punto, ha confermato l’importante principio secondo cui l’immediatezza della contestazione deve valutarsi avendo riguardo non al momento dei verificarsi dei fatti contestati bensì a quello in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza degli stessi.

Poiché, nel caso in esame, la Società aveva preso cognizione dei fatti imputabili alla dipendente solo nel gennaio 2017, in occasione delle verifiche dei conti per la chiusura del bilancio del 2016, la Corte ha ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti risalente al mese successivo, ossia nel corso del febbraio 2017.

Della questione è stata, quindi, investita la Corte di Cassazione che, con la sentenza qui in commento, ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul punto e ha, a sua volta, confermato come l’immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, vada intesa in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente.

Pertanto, ad avviso della Cassazione, è conforme a buona fede il controllo sulle spese del 2016 eseguito dalla Società solo nel momento di redazione del bilancio 2017: di conseguenza, la sentenza ha respinto il ricorso della lavoratrice, statuendo la legittimità del licenziamento irrogato dalla Società.

Sotto il profilo generale, è molto interessante il richiamo contenuto nel testo della sentenza a molti precedenti giurisprudenziali: con tale scelta, la Corte ha voluto significare come la pronuncia da ultimo intervenuta sia l’ennesima conferma di un orientamento, favorevole alle imprese, in quanto interpreta in modo elastico e flessibile un concetto teoricamente rigido come quello dell’immediatezza della contestazione disciplinare, nonostante la complessità di alcune particolari fattispecie concrete.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941