NUOVA IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI: I PRIMI CHIARIMENTI
L’importo massimo del contratto, in base al quale individuare l’ammontare della nuova imposta di bollo dovuta, è dato dal corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo contratto, al netto dell’IVA.
Questo uno dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con la CM 22/E del 28 luglio 2023, nella quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla nuova imposta di bollo sui contratti pubblici, prevista dall’art.18, co.10, del Codice dei contratti pubblici -D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.4 al medesimo Codice.
In proposito, si ricorda che la nuova imposta:
– deve essere assolta una tantum al momento della stipula del contratto ed ha natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all’art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972).
Sul punto, l’Agenzia precisa che la nuova imposta trova applicazione solo al momento della stipula del contratto, mentre in sede di partecipazione alle procedure di gara restano ferme le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo previste dal DPR 642/1972. Pertanto, solo al momento dell’aggiudicazione della gara e della stipula del contratto, l’imposta viene assolta dal soggetto aggiudicatario sulla base delle nuove regole e, dall’importo da questi dovuto, andrà scomputato quanto già dallo stesso assolto nella fase precedente alla stipula del contratto. In fase, poi, di esecuzione del contratto medesimo non è più previsto alcun ulteriore versamento dell’imposta di bollo.
Inoltre, la nuova imposta di bollo è sostitutiva anche del bollo “forfettario”, pari a 45 euro, applicato ai contratti rogati o autenticati da notai, o altri pubblici ufficiali, e registrati con procedure telematiche (art.1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972);
– viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (cfr. la Tabella A dell’Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023). In particolare, il valore dell’imposta è pari a:
40 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
120 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
250 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;
500 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
1.000 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000 euro.
In merito, in linea con quanto sostenuto dall’ANCE, la CM 22/E/2023 precisa che per “importo massimo previsto nel contratto” debba intendersi il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo, al netto dell’IVA, in conformità al principio stabilito dall’art.14, co.4, del Codice dei contrati pubblici – D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza;
– è soggetta al medesimo principio di solidarietà passiva previsto dall’art.22 del DPR 642/1972, cosicché risultano obbligati in solido al versamento del tributo medesimo e delle relative sanzioni tutte le parti che sottoscrivono il contratto, fatta eccezione per le Stazioni appaltanti che siano Amministrazioni dello Stato;
– entra in vigore con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023 (artt.226, co.1 e 229, co.2, del D.Lgs. 36/2023), ovvero:
procedure o contratti, per i quali i bandi, o avvisi, sono pubblicati dal 1° luglio 2023,
nel caso in cui non sia prevista pubblicazione di bandi o avvisi, procedure o contratti per i quali sono inviati gli avvisi a presentare le offerte dal 1° luglio 2023.
Pe quanto riguarda, infine, le modalità di versamento, viene ribadito il contenuto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.240013 e della Risoluzione 37/E, entrambi del 28 giugno 2023, in base ai quali l’imposta deve essere versata con il Modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (cd. Modello F24 Elide), che deve contenere le seguenti indicazioni:
– codici fiscali delle parti (Stazione appaltante ed appaltatore);
– codice identificativo 40, per la sola Stazione appaltante;
– codice identificativo di gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto;
– anno di stipula del contratto;
– codici tributo per il versamento dell’imposta, istituiti dalla R.M. 37/E/2023.
Si tratta dei seguenti codici tributo:
“1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
“1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
“1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Non è ammesso il versamento con modalità virtuale.
Con successivi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate potranno essere definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche mediante l’utilizzo della Piattaforma “Pago P.A.”, istituita mediante il Codice dell’Amministrazione digitale.
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