MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO – DECRETO 4 MAGGIO 2023, N. 48 – MODIFICHE AL DECRETO TRASPARENZA
Il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene, fra le altre previsioni, una sostanziale semplificazione degli adempimenti introdotti, nel corso del 2022, dal c.d. Decreto Trasparenza, ossia il Decreto legislativo n. 104/2022, le cui disposizioni hanno caricato i datori di lavoro di una serie di pesanti obblighi informativi verso i lavoratori sia in fase di assunzione che nel corso del rapporto.
In attesa dei chiarimenti interpretativi che verranno rilasciati dagli Organi competenti, preme qui evidenziare le principali novità contenute nel Decreto da ultimo intervenuto, entrato in vigore il 5 maggio scorso.
La nuova norma, pur confermando gli adempimenti informativi che spettano al datore di lavoro, ha previsto che essi possano essere adempiuti mediante l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche di secondo livello, che disciplina i vari istituti di cui si compone il rapporto di lavoro.
Tale facoltà è riconosciuta, in particolare, per ciò che concerne la comunicazione delle informazioni riguardanti:
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l’importo iniziale della retribuzione o, comunque, il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- in caso di modalità organizzative della prestazione in gran parte o interamente imprevedibili, senza, quindi, la possibilità di una definizione di un orario normale programmato:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
- gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
In sostanza, al fine della semplificazione degli adempimenti, il datore è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione, anche solo in modalità informatica, i testi dei contratti collettivi nazionali o territoriali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicati al rapporto di lavoro degli operai e degli impiegati.
La soluzione percorsa dal legislatore conferma la scelta di ANCE Brescia che, sin dalla prima applicazione del citato Decreto legislativo n. 104/2022, ha supportato le imprese associate suggerendo loro di far sottoscrivere al lavoratore il contratto individuale di lavoro, utilizzando la bozza predisposta dal Servizio sindacale, nel cui testo sono già presenti, nelle modalità richieste dalla norma da ultimo intervenuta, pressoché tutte le informazioni obbligatorie richieste.
In particolare, risulta rinforzato il suggerimento associativo di mettere a disposizione dell’interessato l’estratto del CCNL di categoria e del CCPL valevole per la Provincia di Brescia, nelle cui previsioni sono reperibili, le condizioni non presenti nel contratto individuale, integrato dalla la “Guida alle assistenze” predisposta da Cassa Edile.
Mediante l’attestazione proveniente dal lavoratore dell’avvenuta messa a disposizione del suddetto materiale, l’impresa potrà comprovare di aver correttamente informato il lavoratore delle condizioni contrattuali applicate ed evitare, in tal modo, l’applicazione delle possibili sanzioni;
Pur valendo la riserva circa la probabile pubblicazione di chiarimenti interpretativi di fonte ministeriale, il servizio sindacale di ANCE è fin d’ora a disposizione delle Imprese che dovessero procedere con nuove assunzioni per la gestione degli obblighi informativi verso i lavoratori in fase di inserimento in azienda, come risultanti alla luce delle modifiche introdotte dalla norma qui in commento.
Allegato: 01_01_01 DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023 n_48
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