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17.11.2023 - lavoro

LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI – CONDIZIONI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO – DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2023, N. 152

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256/2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio”, in vigore dal 17 novembre p.v., che apporta alcune modifiche al D.lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico immigrazione).

Di seguito, si segnalano, in sintesi, le previsioni di maggior interesse contemplate dall’art. 1, comma 1, del decreto in commento.

Requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri altamente qualificati

In primo luogo, il decreto modifica i requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati.

Nello specifico, il provvedimento sostituisce integralmente il comma 1 dell’art.27-quater del T.U. Immigrazione, prevedendo che l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, sia consentito, al di fuori delle quote, ai lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

  1. a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” (si segnala in particolare, che è stato eliminato il precedente riferimento al possesso di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e s.m.);
  2. b) dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
  3. c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  4. d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Presentazione dei documenti – retribuzione annuale e rispetto della contrattazione collettiva

 Per quanto riguarda la presentazione della domanda del relativo nulla osta al lavoro, il decreto legislativo modifica in diverse parti il comma 5 dell’art. 27-quater prevedendo che il datore di lavoro, oltre quanto previsto dal comma 2 dell’art. 22, deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

  1. a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (anziché un anno), per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;
  2. b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;
  3. c) l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda, come rilevata dall’ISTAT.

Il decreto legislativo introduce, inoltre, due ulteriori commi all’art.27-quater, dopo il comma 5:

  • il comma 5-bis prevede che, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti richiamati al comma 1, lettere a), c) e d) del medesimo art. 27-quater, poiché già verificati in fase di primo rilascio dello stesso;
  • il successivo comma 5-ter dispone, invece, una deroga all’art.22, comma 2, prevedendo che il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

Limiti temporali

Per quanto di interesse, si segnala che il provvedimento modifica innanzitutto il limite temporale stabilito dal comma 15 dell’art.27-quater, prevedendo che i titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell’accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi (anziché due anni), come previsto al comma 13 del medesimo art. innovato in tal senso.

Viene prevista, inoltre, l’integrale sostituzione del comma 17 dell’art.27-quater, in forza del quale lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità, può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.

Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare l’attività lavorativa predetta, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta.

Nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale per svolgere un’attività professionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro viene ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro e indicare, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dall’innovato comma 5 dell’art.27-quater:

  1. a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
  2. b) gli estremi del documento di viaggio valido.

La decisione sulla richiesta di nulla osta deve essere comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa.  In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

Viene previsto, inoltre, che la domanda di nulla osta al lavoro possa essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

INFORMATIVA SUI SITI ISTITUZIONALI – CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE

Infine, il decreto aggiunge all’art. 27-quater, il comma 18-bis, ai sensi del quale le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; nonché il comma 18-ter, in forza del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a comunicare, con cadenza annuale, alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:  a)  il fattore per determinare l’importo della soglia di retribuzione annuale; b) l’elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa; c) un elenco delle attività professionali consentite; d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.

Inoltre, il Ministero del lavoro effettua ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell’elenco delle professioni contenute nell’allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro. Il dicastero redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l’applicazione della direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all’importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro.

Per quanto ivi non richiamato, si rimanda alla consultazione del decreto e, in particolare, ad un’attenta lettura del testo integrale dell’art. 27-quater (oltreché dell’art. 22, parimenti modificato solo al comma 11 per il riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità resa dal lavoratore straniero) del D.lgs. n. 286/1998, come innovato dal provvedimento in argomento e riportato in nota nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato: d.lgs_18 ottobre 2023_152


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