LA NORMA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI È SEMPRE OBBLIGATORIA NEI CONTRATTI PUBBLICI
La norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.
Questo in sintesi il chiarimento fornito dall’ANAC con il parere della funzione consultiva del 3 ottobre 2023, n. 48 riguardante le istituzioni pubbliche di assistenza (Ipab, con personalità giuridica di diritto pubblico), una fondazione (ente di diritto privato ma con capitale interamente pubblico), e strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e di ricovero.
Nel parere, l’ANAC ricorda che “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dove devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e alla gestione dei finanziamenti“.
La ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella “di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale”.
Dunque, sottolinea l’ANAC, la legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.
Allegato: Parere-funzione-consultiva-n.-48-del-3-ottobre-2023-1_tracciabilità pagamenti
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