IVA INDETRAIBILE E BONUS EDILIZI – L’IMPOSTA SI COMPUTA NELL’AMMONTARE DEL CREDITO CEDUTO
La società che effettua interventi agevolati sul proprio immobile oggetto di un’attività di locazione esente e che, invece di optare per lo sconto sul corrispettivo, decide di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, può computare nell’ammontare del credito da cedere, anche l’IVA indetraibile.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 212 del 13 febbraio 2023 resa alla società proprietaria di un’immobile sul quale ha effettuato lavori di manutenzione agevolati con l’Ecobonus “ordinario” e con il “Bonus Facciate”. Poiché l’impresa esecutrice degli interventi emette fattura per le prestazioni in reverse charge, senza indicazione dell’IVA, l’istante, che intende cedere il credito d’imposta, chiede all’Agenzia se sia possibile computare l’IVA non detraibile nell’ammontare del credito da cedere.
Sul punto l’Agenzia risponde positivamente differenziando, in sostanza, le due ipotesi:
l’IVA oggettivamente indetraibile è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti e, pertanto, può essere conteggiata nell’ammontare dei Bonus spettanti o del credito d’imposta in caso di cessione. Questo principio generale vale per tutti i bonus edilizi inclusi, come nel caso di specie l’Ecobonus o il Bonus Facciate. Per questi, infatti valgono i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti (Art. 110, co. 1, lettere b) del Tuir ai sensi del quale nel valore dei beni e servizi dell’impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione».
– l’IVA parzialmente indetraibile che, solo nel caso di interventi agevolati con il Superbonus, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio. Tale possibilità è espressamente ammessa (art. 119, co.9-ter) esclusivamente per il Superbonus e pertanto non può essere applicata a interventi diversi.
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