ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – DISTACCO DEI LAVORATORI NELL’AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI – CHIARIMENTI IN ORDINE AGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI – CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 2023, N. 1
Il D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE.
In particolare, l’articolo 10, comma 3, lett. a), del citato decreto legislativo ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.
Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 1314 del 15 febbraio 2023, l’Ispettorato, con la circolare in commento, chiarisce cosa si intenda per “documentazione equivalente” alla predetta “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro“, che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.
In particolare, viene specificato che nella formulazione dell’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 136/2016, il Legislatore italiano ha valutato l’eventualità che altri ordinamenti nazionali non abbiano previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro“, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Per tale motivo, ha introdotto, all’interno del citato articolo, la possibilità di presentare della “documentazione equivalente“.
Pertanto, il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.
Ciò premesso, l’Ispettorato ritiene che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, in quanto consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. Peraltro, il riferimento alla richiesta del modello A1, inoltrata dall’impresa distaccante alla competente Autorità di sicurezza sociale, consente ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.
L’Ispettorato, da quanto sopra, conclude che la previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento – come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro – appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE e sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.
ALLEGATO: 01_02_01 INLcir1-2023-distacco-transnazionale-obblighi-comunicazionali
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