Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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19.05.2023 - lavoro

INPS – TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO – VARIAZIONE MISURA – RICADUTE SU SOMME AGGIUNTIVE IN CASO DI EVASIONE O OMISSIONE CONTRIBUTIVA – CIRCOLARE 8 MAGGIO 2023, N. 44

A fronte della decisione del 4 maggio 2023 della Banca Centrale Europea di innalzare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%, l’INPS ha segnalato come tale variazione incida sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Con circolare 8 maggio 2023, n. 44, di conseguenza, l’Istituto, in esito alle modifiche intervenute, ha comunicato che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 9,75% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023.

L’Istituto chiarisce, inoltre, che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Inoltre, a decorrere dal 10 maggio 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo.

L’Istituto precisa che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,75%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023.

 

L’Istituto specifica che la decisione della Banca Europea comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili. Pertanto, nel caso di mancato o ritardato contributo di contributi o premi, la sanzione civile è, anch’essa, pari, sempre dal 10 maggio scorso, al 9,25% in ragione d’anno.

Resta, comunque, ferma, in caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nella diversa ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al tasso del 9,25%, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori.

Allegato: INPS_Circolare-numero-44-del-08-05-2023


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