INPS – INCENTIVO UNDER 30/UNDER 36 – RICONOSCIMENTO INCENTIVO NEL CASO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO PER ACCERTAMENTO ISPETTIVO – MESSAGGIO 24 NOVEMBRE 2023, N. 4178
Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.
La norma ha precisato che il suddetto esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio, costituisce un presupposto anche ai fini della riconoscibilità degli esoneri cc.dd. sperimentali per l’occupazione giovanile previsti rispettivamente dalla Legge di Bilancio 2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 41/2021 del 16/10/2021) e dalla Legge di Bilancio 2023 (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n°26/2023 del 03/07/2023).
Nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018 (v. Notizia ANCE Brescia – 08/05/2018), illustrativa della disciplina relativa al menzionato esonero strutturale di cui alla Legge di Bilancio 2018, e nelle successive circolari n. 56 del 12 aprile 2021 (relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021 – v. Newsletter ANCE Brescia – n. 15/2021 del 17/04/2021) e n. 57 del 22 giugno 2023 (relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023), l’Istituto, riprendendo quanto affermato nell’interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016 (Allegato n. 1), ha chiarito che non è possibile fruire dello sgravio, “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”. Ciò in quanto “la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge”.
Con il messaggio 4178 del 24 novembre 2023, l’Istituto è tornato sull’argomento chiarendo che la suddetta preclusione al riconoscimento dell’esonero nel caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Quando, invece, il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.
Allegato: Messaggio-numero-4178-del-24-11-2023
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