INPS – GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE 1 FEBBRAIO 2023, N. 12
L’INPS, con circolare n. 12 del 1 febbraio 2023, ha comunicato le aliquote, nonché il valore minimale e il valore massimale del reddito imponibile per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Aliquote contributive 2023
Per quanto di interesse, si riportano le aliquote dovute per l’anno 2023 complessivamente fissate, avuto riguardo alla tipologia cui appartiene l’iscritto alla Gestione separata, come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 35,03
(33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24%
(24,00 IVS) |
Al riguardo, l’Istituto specifica che, per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
– 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR), anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24%
(24,00 IVS) |
Al riguardo, l’Istituto specifica che, per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:
– aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%, così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[5];
– aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007);
– aliquota aggiuntiva pari a 0,51%, così come stabilito, per gli anni 2022 e 2023, dall’articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
Valore annuo massimale e minimale
La circolare in commento fissa, inoltre, per l’anno 2023, in € 113.520,00 il massimale di reddito entro il quale applicare le aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata.
Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è, invece, pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
– € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
Ripartizione dell’onere contributivo
Per quanto concerne i collaboratori e le figure assimilate, l’INPS conferma che l’onere contributivo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’Istituto, inoltre, precisa che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24 telematico.
Per quanto concerne i professionisti, l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). Inoltre, viene precisato che l’acconto per l’anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2023.
Principio di cassa allargato
Nella circolare viene, infine, ricordato che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2022.
Allegato: 01_05_01 Circolare_numero_12_del_01-02-2023
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