INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO – PROROGA E AUMENTO DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2023 – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 24 GENNAIO 2023, N. 7
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la prosecuzione dell’esonero, a vantaggio dei lavoratori, dal versamento di una quota di contribuzione previdenziale a loro carico da riconoscersi nelle misure di seguito riportate:
– 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Con circolare 24 gennaio 2023, n. 7, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative a tale esonero.
Peraltro, l’Istituto, chiarisce che, come espressamente indicato dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l’esonero in commento è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021. Pertanto, l’Istituto rimanda, per quanto non espressamente indicato nella circolare in commento, alla disciplina fornita con circolare n. 43 del 22 marzo 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 13/2022 del 02/04/2022) e con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 39/2022 del 01/10/2022).
Soggetti che possono accedere all’esonero
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi assumano o meno la natura di imprenditore.
La circolare ricorda, pertanto, che la misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione di due punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di tre punti percentuali).
Assetto e misura dell’esonero
Premesso che le soglie retributive, da confrontare con l’imponibile previdenziale mensile del singolo lavoratore interessato, individuate dalla norma come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità, la circolare specifica che:
– se la retribuzione imponibile supera il limite di 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
In altre parole, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese, non esistono i presupposti di applicazione del beneficio;
– se la retribuzione imponibile supera il limite di 1.923 euro, ma è, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
– se, infine, la retribuzione mensile non supera il limite di 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
In sostanza, INPS sottolinea che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga: di conseguenza, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita nel singolo mese, fino all’ipotesi limite di non applicazione, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
Durata dell’esonero
Ad avviso dell’Istituto, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:
– l’esonero in esame non può trovare applicazione sulle competenze erogate nel 2023 (quali residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), a un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2022,
– analogamente, l’esonero non potrà trovare applicazione sulle competenze erogate nel 2024 a un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2023.
Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità
La Legge di Bilancio 2023 prevede espressamente che l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Impiegati
Per quel che riguarda le imprese edili, la riduzione della quota contributiva eventualmente a carico dell’impiegato, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrente, ossia quella che remunera le prestazioni lavorative effettuate nel mese da ultimo citato, se inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, se inferiore o uguale ai limiti di cui sopra.
Operai
Con riferimento agli operai edili, invece, stante la peculiarità prevista nel CCNL per la corresponsione della gratifica natalizia a tale categoria di lavoratori, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare sugli importi accantonati, a tale titolo, presso Cassa Edile, qualora l’importo dei citati accantonamenti non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Sotto questo profilo, la circolare rappresenta la possibilità che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima, tenuto conto della circostanza per la quale la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.
Quattordicesima mensilità
La circolare precisa che, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (per esempio, la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nel caso in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato (o sommati) alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili
Variazioni del rapporto in corso di mese
Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (quali, a titolo puramente esemplificativo, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa oppure la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato: in altre parole, nelle situazioni sopra delineate, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, intesa come la sommatoria della retribuzione ante e quella post variazione..
Anche nell’ipotesi di operazioni societarie o di cessione di contratto con passaggio, nel corso del mese, dei lavoratori senza soluzione di continuità da un soggetto a un altro, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, stante il fatto che il rapporto di lavoro, in tali situazioni, prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto.
In via analoga, nelle ipotesi, residuali, in cui, pur in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita, nel mese di cui trattasi, al predetto rapporto di lavoro.
In sostanza, nelle ipotesi sopra contemplate, l’esonero compete quando l’imponibile contributivo, complessivamente considerato, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro: esso, se del caso, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Per contro, ni casi in cui il singolo lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro. In sostanza, in tali casi, il massimale sarà pari a 2.692 euro o a 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Identica applicazione del massimale riguarda l’ipotesi in cui un lavoratore, nel medesimo mese, sia contemporaneamente titolare di distinti rapporti di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive: anche in questo caso, quindi, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
Modalità di esposizione in UniEmens
Per accedere al beneficio di cui trattasi, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
L’Istituto sottolinea come, in particolare, nell’elemento <Contributo> debba essere indicata la contribuzione piena, calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere compilati, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i campi di seguito riportati con le relative modalità:
– il codice “L098”, da inserire nell’elemento <CodiceCausale>, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– il codice “L099”, da inserire nell’elemento <CodiceCausale>, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art. 1, comma 281, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – tredicesima mensilità”;
– il codice “L100”, da inserire nell’elemento <CodiceCausale>, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 281, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – tredicesima mensilità – rateo tredicesima mensilità”, ferma la compilazione degli altri campi secondo quanto esposto nel paragrafo 7 della circolare in commento.
Per i datori di lavoro che avessero già provveduto all’elaborazione dei cedolini per la mensilità di gennaio 2023 senza aver potuto utilizzare i codici qui sopra esposti nel flusso UniEmens di competenza, la circolare conclude disponendo la possibilità di utilizzo dei codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.
Allegato: 01_03_01 Circolare_numero_7_del_24-01-2023
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