INPS – CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E CONGEDO PARENTALE – MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022, N. 105 – COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS – MESSAGGIO 13 FEBBRAIO 2023, N. 659
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), novellando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56) (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 36/2022 del 10/09/2022).
Con circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, alla quale si rimanda per la trattazione completa, l’INPS ha illustrato tali novità, di seguito riassunte per quanto di interesse.
Nello specifico, il D.lgs n. 105/2022, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, e ha aggiunto, nel Capo IV del T.U., l’articolo 27-bis per disciplinare il “Congedo di paternità obbligatorio”, rinominando il congedo di paternità di cui all’articolo 28 del T.U. “Congedo di paternità alternativo”.
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre. Il nuovo articolo 27-bis dispone che: “1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. 2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. 3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. 4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. 5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28. 6. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.
Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel T.U. anche l’articolo 31-bis, nel quale è disposto che: “Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27 -bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti. Non spetta, invece, né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U..
Per quanto riguarda la durata del congedo e l’arco temporale di fruizione, la norma riconosce il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto. In caso di parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) rimane invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo. Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative. In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 24 del T.U., l’Istituto provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre.
L’Istituto specifica che la fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore. Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).
Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.
I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Congedo di paternità obbligatorio in caso di adozione o affidamento
La norma prevede che il diritto a fruire dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari. In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore. In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.
Misura dell’indennità di congedo di paternità obbligatorio
Per quanto riguarda la misura dell’indennità, il novellato articolo 29 del T.U. riconosce, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall’articolo 23 del T.U..
L’Istituto chiarisce che l’indennità deve essere erogata mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto.
Presentazione della domanda
I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 l’INPS è tornato sulla materia, informando che, per la corretta gestione dei suddetti congedi nei flussi di denuncia datoriale, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che si aggiungono a quelli vigenti ed ha fornito le indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici, validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.
L’INPS specifica che l’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.
Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023, l’Istituto si riserva di definire, con successiva comunicazione, le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Nel messaggio in esame vengono inoltre fornite precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.
Per le specifiche istruzioni, si rinvia al paragrafo 1 “Datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (flusso Uniemens)” del messaggio in argomento.
Allegati: 01_01_01 Circolare-numero-122-del-27-10-2022
01_01_02 Messaggio-numero-659-del-13-02-2023
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