INPS – CIGS PER IMPRESE SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI – ESONERO DAL VERSAMENTO DI ALCUNI CONTRIBUTI – MESSAGGIO 30 OTTOBRE 2023, N. 3779
L’articolo 43-bis della Legge 16 novembre 2018, n. 130 consente alle imprese sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con riconoscimento della CIGS, di chiedere all’INPS l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del T.F.R., relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del cd. “ticket licenziamento”.
La successiva entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 ha interpretato la norma sopra riferita nel senso della sua applicazione temporale anche alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Al ricorrere della suddetta ipotesi, limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 44, trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 il già citato esonero.
Con il messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779, in allegato, l’Istituto ha, quindi, fornito le indicazioni applicative cui dovranno attenersi le imprese interessate per la corretta presentazione delle richieste e per i successivi adempimenti.
Allegato: INPS_3779
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