INPS – ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE – CHIARIMENTI – MESSAGGIO 14 AGOSTO 2023, N. 2951
L’Inps, con il messaggio 14 agosto 2023, n. 2951, ha fornito alcuni chiarimenti sull’assegno per congedo matrimoniale a cui hanno diritto i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 49 della legge n. 88/1989.
L’Istituto, in particolare, ricorda che, fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva (fra cui l’articolo 28 CCNL Edilizia Industria), a favore dei suddetti lavoratori è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a sette giorni di retribuzione.
L’Inps ha poi precisato che la prestazione in esame non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, ad eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.
Inoltre, l’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
L’INPS specifica ulteriormente che, in caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione in esame se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.
Per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa sopra citata e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra descritti.
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.
La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici già in uso: L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”; L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.
L’Istituto ha precisato, infine, che hanno invece diritto alla prestazione a pagamento diretto i predetti lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo.
Laddove sussistano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso il servizio di cui al messaggio n. 2147/2022.
Allegato: Messaggio-numero-2951-del-14-08-2023
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