INL – RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO – NOTA 30 OTTOBRE 2023, N. 724
Il Ministero del Lavoro ha recentemente provveduto, come previsto dall’art. 306 del D. Lgs. n. 81/2008, al periodico aggiornamento della misura delle ammende e delle sanzioni amministrative riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro pecuniarie previste dal medesimo Decreto, nonché da altri atti aventi forza di legge (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 39 del 9 ottobre 2023).
Tale aggiornamento si è tradotto nell’incremento pari al 15,9% dei previgenti importi sanzionatori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, al riguardo, emanato la nota in commento, con la quale viene confermato che la nuova misura si applica esclusivamente alle violazioni commesse a far data dalla pubblicazione, nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro, del Decreto 20 settembre 2023, n. 111, avvenuta il 6 ottobre scorso.
Pertanto, l’incremento interessa le sanzioni correlate a violazioni commesse dalla data da ultimo citata, ossia dal 6 ottobre u.s..
Inoltre, l’Ispettorato conferma come l’incremento non si applichi alle “somme aggiuntive”, da versarsi, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008, in occasione della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; tali somme, infatti, non sono propriamente una sanzione, come già affermato dall’Ispettorato nel commento a una precedente rivalutazione.
La nota, infine, preannuncia ulteriori verifiche in corso a livello ministeriale in relazione all’applicazione, o meno, della rivalutazione ad alcune specifiche sanzioni fra cui, per quanto di maggior interesse delle imprese edili, la ritardata o omessa comunicazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Sul punto vale, quindi, la riserva di diffusione da parte nostra, non appena saranno diramate, delle conclusioni a cui potrà giungere l’Ispettorato Nazionale sul punto.
Allegato: INL_724_30_10_2023
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